RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE
NON IONIZZANTI
Le radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti possono sommariamente
distinguersi in due grandi settori: quelle a bassa frequenza, fino 300 KHz
(chilohertz), e quelle ad alta frequenza che arrivano fino a 300 GHz
(gigahertz). Dai 300 GHz in poi si entra nel campo delle radiazioni
ionizzanti: raggi ultravioletti, X, gamma.
Il SETTORE DELLE BASSE FREQUENZE e a sua volta suddiviso in più bande, tra cui
quella dei campi ELF (extremely low frequency) che interessano prevalentemente
il sistema di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.
Per campo elettromagnetico si intende la regione di spazio entro la quale
qualsiasi corpo conduttore, compreso ogni organismo vivente, è sottoposto a
forze di natura elettrica e magnetica.
L'intensità del campo elettrico, espressa in volt al metro (V/m -
volt/metro), è correlata alla tensione o differenza di potenziale
elettrico, mentre quella del campo magnetico, misurata in tesla (T) è
connessa al carico di corrente. Entrambi i campi diminuiscono di intensità
quanto più aumenta la distanza dalla sorgente che li genera.
Un'onda elettromagnetica e dunque composta da due vettori: il campo
elettrico e il campo magnetico, i quali, nel caso delle correnti alternate
che percorrono gli elettrodotti, oscillano a una frequenza che in Italia
è di 50 hertz (negli USA è di 60 hertz).
Particolare importanza per quanto riguarda le radiazioni elettromagnetiche a
bassa frequenza assumono le linee ad alta tensione le quali, appunto in ragione
del loro alto voltaggio - fino a 380.000 volt in Italia - danno origine a campi
elettromagnetici che " decadono" solo a centinaia di metri di distanza.
Anche gli elettrodomestici e molte apparecchiature presenti nei luoghi di
lavoro sono fonti di emissioni a bassa frequenza: la loro intensità
essendo però correlata a minori tensioni, diminuisce a distanze più
piccole, che possono essere di qualche decina di centimetri fino a un metro e
mezzo circa.
Anche per essi, tuttavia, si possono verificare esposizioni che si
protraggono per diverse ore. Una buona regola dunque, rispetto ad esempio alle
apparecchiature dotate di schermi di visualizzazione come i
videoterminali, è dunque quella di mantenere la massima distanza possibile
quando le si utilizza.
Ancora da tener presente è che mentre il campo elettrico è schermato da
oggetti e pareti, il campo magnetico attraversa qualsiasi materiale ad
eccezione di alcune leghe speciali di metallo.
Le RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE AD ALTA FREQUENZA sono quelle che caratterizzano
i sistemi di telecomunicazione, come i ripetitori
radiotelevisivi, i radar, le antenne per i telefonini cellulari, ma anche
alcune apparecchiature medico diagnostiche per esami tomografici e per
terapie che comportano l'utilizzazione di microonde, nonchè diversi
processi industriali.
I limiti di esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle linee ad
alta tensione, stabiliti con un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 aprile 1992, sono: di 5.000 Vm per il campo elettrico e di
100 microtesla per il campo magnetico, nel caso di esposizioni di lunga
durata; di 10.000 V/m e di 1.000 microtesla per esposizioni limitate a
qualche ora.
I limiti valgono solo per la popolazione, essendo esplicitamente escluse le
esposizioni professionali.
In prossimità di elettrodotti di alta potenza (380.000 volt), l'intensità
del campo magnetico misurato - dice il dottor Morando Soffritti, oncologo-
va da 10 ai 30 microtesla, con punte fino a 400 microtesla.
Vicino alle sottostazioni elettriche il campo si agire in media dai 20 ai
40 microtesla, con picchi di 270 microtesla.
Sotto le linee di distribuzione (110/120 mila volt), o in vicinanza delle
linee elettriche ferroviarie, il campo magnetico e di 12-15 microtesla.
per quanto riguarda gli elettrodomestici:
frigorifero: 01-1 microtesla;
videoterminali: fino a 0,7 microtesla,
termocoperte: 0,2-07microtesla,
lavastoviglie e lavatrici: 1-10microtesla;
TV a colori e frullatori: 100 microtesla;
asciugacapelli: 1000 microtesla.
Con differenza per gli elettrodomestici rispetto agli elettrodotti, che
mentre i campi elettromagnetici generati dai primi decadono completamente entro
un metro di distanza da essi, l'intensità dei campi derivanti dalle linee di
trasporto di energia elettrica diminuisce a distanza molto maggiori.
Per una linea ad alta tensione, da 380 KV (chilovolt), si registrano ad
esempio 5 microtesla a 10 metri di distanza e 0,5 microtesla a 100 metri.
Anche diverse attività industriali implicano l'esposizione di categorie di
lavoratori, come gli elettricisti (7.000-8.000 microtesla), i saldatori (da
100 a 500 microtesla), gli addetti alle telefoniche (0,2-1 microtesla).
CHE SI FA IN ITALIA?
Il primo e unico provvedimento normativo che ha fissato in Italia limiti di
esposizione ai campi elettrici e magnetici a 50 hertz è stato DPCM
(decreto del presidente del Consiglio dei ministri) del 23.4.1992 in tema
di linee elettriche ad alta tensione, il quale ha stabilito in 100
microtesla (!) e in 5000 V/m (!) i livelli massimi, rispettivamente, del
campo magnetico e del campo elettrico <<in aree o ambienti in cui si possa
ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrano una parte
significativa della giornata.>>
Per capire il significato e la portata di tale provvedimento, basterà
ricordare che una ricerca condotta in Danimarca nel 1992 su bambini esposti a
campi elettromagnetici generati da linee ad alta tensione, oltre a stabilire
un'associazione positiva tra questi ultimi e varie forme di
cancro (leucemie, astrocitomi, linfomi) arrivava alla conclusione in base
alla quale oltre 0,4 microtesla (!) il rischio dei tre tipi di cancro
risulta di cinque o sei volte più elevato del normale. E in Svezia, per il
lavoro su schermo, viene raccomandato il limite di 0,25 microtesla (!) per
il campo magnetico e di 25 V/m (!) per il campo elettrico.
Riteniamo che l'enorme divario tra la normativa italiana e quella del Nord
Europa non abbia bisogno di commenti.
Segnalo che il parlamento europeo ha recentemente approvato una risoluzione
sulle radiazione non ionizzanti (A3-0238/94 del 5.5.94)