DIRITTO D'ANTENNA, LEGGI, SENTENZE E DISPOSIZIONI IN ELENCO NORME DI LEGGI, DISPOSIZIONI MINISTERIALI, SENTENZE DI CASSAZIONI CHE REGOLANO IN MATERIA DI DIRITTO D'INSTALLAZIONE D'AEREO ESTERNO.
-Regio Decreto 3 agosto 1928,n.2295 artt. 78, 79 part. 3; -Legge 6.5.1940 n.554 artt. 1,2,3,11, e art.179 R.D. 29.2.1936 n.645; -Regio Decreto 11.12.1941 n.1555; -Decreto Leg. Luogotenenziale 5.5.1946 n.382 artt. 1 e 2 ultimo comma; -Costituzione della Repubblica Italiana 27.12.1947 art. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria), entrata in vigore il 1 Gennaio 1948; -Decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni - Radiocorriere n.11-14 del 20 Marzo 1954; -Corte di Cassazione a sezioni unite 4 Maggio 1960, sentenza n.1005; -Cassazione seconda sezione civile, sentenza n. 2160 dell'8 Luglio 1971; -Decreto Presidente della Repubblica n. 156 del 29.03.1973 artt. 231-232-233 e 315-397, (Ed altri articoli dello stesso Codice P.T.). G.U. 3/5/1973 n.113; -Corte di Cassazione a sezioni unite sentenza n.3728 del 22/10/76, In sede di regolamento preventivo di giurisdizione la questione di legittimita' costituzionale di una norma sostanziale o processuale e' ammissibile unicamente nei limiti in cui l'eventuale dichiarazione di inllegittimita' costituzionale si rifletta sulla determinazione della giuridizione, e cioe' conduca alla modificazione della consistenza della posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio. L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, recante la disciplina dell'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche- e che, per analogia, puo' essere applicata anche per le antenne destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento di apparatiradioriceventi e trasmittenti da amatori- con lo stabilire chei proprietari di uno stabile o di un appartamento non possoono opporsi all'installazione, nella loro proprieta', di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici (o televisivi, o radioriceventi e trasmittenti ),appartenenti agli abitanti dello stabile o dell'appartamento stesso, configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio diritto soggettivo perfetto .Tale diritto e' condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, talche' le istallazioni devono essere eseguite in conformita' delle norme contenute nell'art. 78 del r.d. 3 agosto 1928 n. 2295, ma non mai nei confronti, dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita a imporre al titolare del diritto di impianto che tali istallazioni non debbono impedire in alcun modo il libero usodella proprieta' secondo la sua destinazione, ne arrecare danni alla proprieta' medesima. Conseguentemente, la posizione giuridica di chi agisce per il riconoscimento del diritto all'istallazione o di chi, nel resistere, pretende che l'impianto risponda ai requisiti di legge, e' tutelabile, per i principi generali sui limiti esterni della giurisdizione ordinaria e per l'espressa previsione di cui al primo inciso del capoverso dell'art. 11 della legge citata,dinanzi al giudice ordinario. -Cassazione seconda sezione civile, sentenza n.7418 dell'16 Dicembre 1983, Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietaro o coabitante, in qualita' di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprieta' altrui o condominiale, nei limiti in cui cio' non si traduca in una apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilita' di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un'espressa regolamentazione della antenna da radioamatore nella disciplina della l.6 maggio 1940 n.554 e del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell'installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una facolta' compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 cost., pertanto, un pari dovere ed una pari facolta' vanno riconosciuti anche nell'analogo caso delle antenne da radioamatore. -Consiglio di Stato, con decisione n.594 del 20/10/1988, l'installazione dell'antenna di una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche; pertanto, non necessita di concessione o autorizzazione edilizia piu' di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case. Ai sensi dell'art. 397 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e' competente ad autorizzare l'istallazione di stazioni radioelettriche ad uso privato e della relativa antenna ed il comune non puo' sindacarne le dimensioni.
Il radioamatore quindi ha diritto di mettere i cavi esternamente, se non si possono collocare all'interno e l'amministratore non puo' dire nulla. L'amministratore non puo' imporre ne' condizioni ne' dimenzioni ne' altezze ne' limiti di numero di antenne purche' naturalmente si resti nei limiti del ragionevole.