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Il nuovo contratto del commercio
Prima parte


INDICE

PREMESSA GENERALE - Validità e sfera di applicazione del contratto

PRIMA PARTE - Sistemi di relazioni sindacali

TITOLO I - Relazioni sindacali a livello nazionale
TITOLO II - Secondo livello di contrattazione
TITOLO III - Relazioni sindacali a livello territoriale
TITOLO IV - Composizione delle controversie
TITOLO V - Relazioni sindacali a livello aziendale
TITOLO VI - Mercato del lavoro
TITOLO VII - Licenziamenti collettivi
TITOLO VIII - Diritti sindacali
TITOLO IX - Delegato aziendale
TITOLO X - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori

PREMESSA


Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del «protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo» del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le Parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.
Le Parti, inoltre, si impegnano a intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le Parti in coerenza con quanto stabilito dal protocollo del 23 luglio 1993, ritengono necessaria l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati, mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.
In questo quadro, le Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il governo e le istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento.
Le Parti si impegnano a intervenire congiuntamente per l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che applichi il particolare trattamento contributivo-previdenziale, così come previsto per le erogazioni del secondo livello di contrattazione dal protocollo del 23 luglio 1993.
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle organizzazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali e aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro.
A tal fine, le organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire i corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le Parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati e informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Le Parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati e approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Le Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico e istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario e in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quella della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della commissione paritetica nazionale di cui all'art. 3, prima parte, su richiesta anche di una delle Parti e nel rispetto di quanto previsto all'ottavo comma dell'art. 8, prima parte, si ricorrerà a un confronto tra le organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.
Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le Parti riprendono libertà di azione.

Validità e sfera di applicazione del contratto

Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati e il relativo personale dipendente.

a) Alimentazione
- commercio all'ingrosso di generi alimentari;
- supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
- commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
- salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
- importatori e torrefattori di caffe;
- commercio all'ingrosso di droghe e coloniali, commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
- commercio all'ingrosso e al minuto di cereali legumi e foraggi;
- commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;
- commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
- rivendite di pollame e selvaggina;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
- commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere;
- commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza p.s.) e derivati;
- commercio all'ingrosso e in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento e infiascamento;
- commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
- aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.

b) Fiori, piante e affini
- commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
- commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.

c) Merci d'uso e prodotti industriali
- grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
- tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie e affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature, pelliccerie; valigerie e articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie e affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti, saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie e affini;
- lane sudicie e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
- pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sererie;
- articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
- lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
- articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
- giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
- oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
- librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria, commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
- francobolli per collezione;
- mobili, mobili e macchine per ufficio;
- macchine per cucire;
- ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi tv, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici ecc.);
- autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio e accessori per automotocicli; pneumatici; oli lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
- gestori di impianti di distribuzione di carburante;
- aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
- carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
- imprese di riscaldamento;
- laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
- tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
- prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
- legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo)
- commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).

d) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero
- agenti e rappresentanti di commercio;
- mediatori pubblici e privati;
- commissionari;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie aziende);
- fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
- compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
- agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori;
- imprese portuali di controllo.

e) Servizi alle imprese, alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
- imprese di leasing;
- recupero crediti, factoring;
- servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica;
- servizi di revisione contabile, auditing;
- servizi di gestione e amministrazione del personale;
- servizi di ricerca, formazione e selezione del personale
- ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinione;*
- consulenza di direzione e organizzazione aziendale;**
- agenzie di relazioni pubbliche;
- agenzie di informazioni commerciali;
- servizi di design, grafica, progettazione e allestimenti di interni e vetrine;
- servizi di progettazione industriale, engineering;
- servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
- società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
- agenzie pubblicitarie;
- concessionarie di pubblicità;
- aziende di pubblicità;
- agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
- promozione vendite;
- agenzie fotografiche;
- uffici residence;
- società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;***
- intermediazione merceologica;
- recupero e risanamento ambiente;
- altri servizi alle imprese e alle organizzazioni;
- autorimesse e autoriparatori non artigianali;
- società di carte di credito;
- uffici cambi extrabancari;
- servizi fiduciari;
- buying office;
- agenzie di brokeraggio;
- aziende e agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
- agenzie di operazioni doganali;
- servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche, di dattilografia e fotocopiatura;
- servizi di traduzioni e interpretariato;
- agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
- vendita di multiproprietà;
- autoscuole;
- agenzie di servizi matrimoniali;
- altri servizi alle persone.

Sfera di applicazione

Servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
altri servizi alle imprese e alle organizzazioni quali fornitura di servizi generali logistici e tecnologici, gestione parcheggi;
ricerche di mercato. economiche, sondaggi di opinione e telemarketing, televendite, call center;
noleggio e vendita di audiovisivi.
Ulteriori categorie potranno essere individuate nel corso del lavoro di stesura.
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce e assorbe a ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa di cui agli artt. 12 e 15, prima parte, del presente contratto.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

TORNA INDICE

PARTE I 
Sistemi di relazioni sindacali

TITOLO I
Relazioni sindacali a livello nazionale

ART. 1
Procedure per il rinnovo del ccnl

La piattaforma per il rinnovo del Ccnl sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.
Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del Ccnl e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del Ccnl, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (cosiddette indennità di vacanza contrattuale).
L'importo di tale elemento sarà pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al 50% della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
Nell'accordo di rinnovo del Ccnl le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.

ART. 2
Diritti di infomazione

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre la Confesercenti, e le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, di terziarizzazione, di affiliazione, di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:

a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione Cee 635/1984 e con la legge n.125/91;

b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;

c) la formazione e riqualificazione professionale;

d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;

e) problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali.

ART. 3
Strumenti nazionali

Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa concordano sull'opportunità di istituire:

1) il gruppo di lavoro per le pari opportunità;

2) l'Osservatorio nazionale;

3) la commissione paritetica nazionale.

Il gruppo di lavoro per le pari opportunità, l'Osservatorio nazionale, la commissione paritetica nazionale sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Confesercenti e tre designati dalla Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTuCS-Uil. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

ART. 4
Tutela delle lavoratrici

Le parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare, a norma della risoluzione Cee 29 maggio 1990, misure volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile, al fine dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Il gruppo di lavoro per le pari opportunità di cui all'art. 2, prima parte, è deputato a elaborare un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo dei lavoro, per lo sviluppo di una politica positiva e appropriata sulla materia.
Tale codice di condotta potrà essere recepito nell'ambito della regolamentazione aziendale ove potrà costituire titolo per l'individuazione di misure tese a garantire un clima di rispetto reciproco della integrità umana, nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona che possa essere offesa da qualsiasi tipo di comportamento indesiderato.

ART. 5
Pari opportunità

Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione Cee del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
Al gruppo di lavoro per le pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti:

1) svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;

2) studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo;

3) studiare convenzioni tipo in base alla legge n. 56/87 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;

4) predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale.

L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente e annualmente riferirà sull'attività svolta alle organizzazioni stipulanti.

ART. 5-BIS
Ente Bilaterale Nazionale per il terziario

L'Ente bilaterale nazionale per il terziario ha i seguenti scopi:
- promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
- incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
- promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali europee o internazionali nonché con gli altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestirne direttamente o in convenzione la realizzazione;
- istituire e gestire l'Osservatorio nazionale, di cui all'art. 6, prima parte. del Ccnl 8.11.94 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
- promuovere e attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro inserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
- seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
- ricevere dalle organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del Cnel;
- ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione;
- promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
- promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
- valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
individuare e adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente bilaterale nazionale stesso;
- attuare gli altri compiti che le parti. a livello di contrattazione collettiva nazionale decideranno congiuntamente di attribuire all'ente bilaterale nazionale per il terziario.
L'Ente bilaterale nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali territoriali.

ART. 5-TER
Prima parte - Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente Bilaterale Nazionale

L'Ente bilaterale nazionale. inoltre. istruisce su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione. sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate alle parti.
L'istruttoria avviene attraverso la costituzione di una apposita commissione paritetica bilaterale composta da rappresentanti delle parti stipulanti e dei settori interessati.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.
La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello territoriale o di singole categorie in merito all'individuazione di nuove figure professionali di II livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.
L'Ente bilaterale nazionale inoltre istruisce. su istanza di una delle parti stipulati. la ricognizione di problemi sorti. a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali. in particolare con riferimento a classificazione. sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale. organizzazione del lavoro. innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate alle Parti
L'istruttoria avviene attraverso la costituzione di una apposita commissione paritetica bilaterale composta da rappresentanti delle parti stipulanti e dei settori interessati.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire. attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.
La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello territoriale o di singole categorie in merito all'individuazione di nuove figure professionali di II livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.

ART. 6
Osservatorio Nazionale

L'Osservatorio nazionale è lo strumento dell'Ente bilaterale nazionale del terziario per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative a esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione mercato del lavoro. formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa e in particolare:

a) programma e organizza relazioni sul quadro economico ex produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 2, prima parte;

b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;

c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e apprendistato nonché dei contratti a termine;

d) riceve dalle organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;

e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;

f) svolge le funzioni previste dal titolo VI-C, prima parte (contratti di formazione e lavoro), dal titolo V, seconda parte (apprendistato) e dal titolo VI-A, prima parte (contratti a tempo determinato).

La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene attraverso le modalità e con gli strumenti di cui agli allegati 2 e 3.

ART. 7
Commissione Paritetica Nazionale

La commissione paritetica nazionale costituisce l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e a proporre alle organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:

a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 8, prima parte, esamina a esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente prima parte del contratto;

b) in apposita sottocommissione:
1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologico/organizzativa di particolare rilevanza, con le modalità e le procedure previste dall'art. 9, prima parte;
2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall'art. 10, prima parte;
3) esamina. in occasione dei rinnovi contrattuali. le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

ALL. 1

Le parti, al fine di rimuovere gli ostacoli che si sono frapposti all'applicazione dell'accordo sulle Rsu 27 luglio 1994, concordano di incontrarsi entro il 15 novembre 1999 per definire un accordo che garantisca, in un quadro di regole certe, la concreta esigibilità dei diritti sindacali in esso contenuti, attraverso procedure praticabili.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti, entro il mese di ottobre, si incontreranno allo scopo di valutare il coordinamento del sistema di relazioni sindacali con il dialogo sociale europeo e le convenzioni Oil.

ART. 8
Commissione Paritetica Nazionale - Procedure

Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 7, prima parte, lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate.
La segreteria della commissione paritetica nazionale ha sede presso la Confesercenti e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione stessa.
La commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalle organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confesercenti tramite le associazioni locali o nazionali di categoria.
All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le riunioni della commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confesercenti. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente quarto comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, 412 cpc e 2113, quarto comma cc, come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n.533.
In pendenza di procedura presso la commissione paritetica nazionale, le oo.ss. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui all'art. 11, prima parte), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro dieci giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste a riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la commissione stessa, con proprie deliberazioni.

ART. 9
Commissione Paritetia Nazionale per la classificazione

Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 7, prima parte, lettera b.1), la commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza di revisione della classificazione, anche emersa in sede di confronto territoriale.
La commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello svolgimento della sua attività la commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi.
Le conclusioni della commissione dovranno essere sottoposte alle Parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente Ccnl.

ART. 10
Commissione Paritetica Nazionale per l'esame della classificazione

Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 7, prima parte, lettera b.2), annualmente, di norma nel secondo semestre, la commissione riporterà alle Parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la commissione presenterà alle Parti un rapporto conclusivo.

DICHIARAZIONE SULLA PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le Parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la diffusione di forme di previdenza integrativa volontaria, si danno reciprocamente atto della disponibilità a definire, in un quadro normativo che lo consenta, una soluzione della materia per settore.
Le Parti si impegnano a promuovere proprie iniziative presso il governo e le istituzioni, per sollecitare una diversa normativa in grado di agevolare realmente il decollo dei fondi pensione integrativi del sistema pubblico, adeguato alle esigenze dei lavoratori e compatibile con i costi previdenziali a carico delle aziende.
A tal fine verrà insediata una commissione paritetica di esperti che esaminerà le problematiche connesse.
la predetta commissione, composta da 12 membri, verrà insediata entro il 30 novembre 1994 e dovrà concludere i lavori entro 12 mesi.

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TITOLO II
Secondo livello di contrattazione

PREMESSA

Le Parti nel ribadire quanto affermato nella premessa generale al presente contratto, si danno reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) de] capitolo «assetti contrattuali» del protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del Ccnl ed è realizzato in conformità con le modalità definite dalle Parti.
Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale.
Le erogazioni di secondo livello debbono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del protocollo 23 luglio 1993.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.

NORMA TRANSITORIA

Il periodo complessivo di quattro mesi di cui all'ultimo comma della premessa al presente titolo si applica dalla data di stipula del presente accordo, relativamente alle piattaforme rivendicative presentate antecedentemente a tale data.

ART. 11
Contrattazione territoriale

Le Parti, riconosciuto il carattere di novità e sperimentalità di un secondo livello alternativo a quello dell'art. 12, prima parte, convengono di istituire un'apposita commissione nazionale, che verrà insediata entro il 30 novembre 1994 con il compito di definire criteri e parametri certi per le erogazioni economiche, nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del capitolo «assetti contrattuali» del protocollo del 23 luglio 1993, tenuto conto della alternatività rispetto alla contrattazione aziendale, oltreché dei seguenti elementi:
- modalità di presentazione delle piattaforme e di svolgimento del confronto;
- modalità di verifica del rispetto dei criteri guida al livello nazionale;
- monitoraggio.
La suddetta commissione, al fine di acquisire elementi di conoscenza comune utili, si avvarrà del contributo degli enti bilaterali e degli Osservatori che dovranno far pervenire sia analisi su:
- la composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali;
- la composizione dell'occupazione e la sua articolazione per livelli contrattuali;
sia analisi su:
- i livelli di qualità raggiunti nell'erogazione dei servizi;
- i riflessi dell'applicazione delle nuove tecnologie sullo sviluppo delle imprese;
- le valutazioni finali dei consumatori sull'offerta dei servizi esistenti sul territorio.
Entro il 31.12.1995, la commissione presenterà alle parti il risultato dei propri lavori.
In caso di mancato accordo, la materia sarà definita in occasione del rinnovo biennale dei minimi contrattuali.
^ In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate prima del 1° luglio 1997, fermo restando che gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 1998.

ART. 12
Contrattazione Aziendale

Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 71, seconda parte;
- contratti a termine
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 5, prima parte;
- modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 «Statuto dei lavoratori»;
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;
- altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente Ccnl.
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 3, seconda parte, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 7, prima parte, le parti riporteranno all'apposita commissione di cui all'art. 7, punto b), prima parte, le valutazioni in merito anche fornendo adeguate proposte.
Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, e in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi a iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil alla Confesercenti o alla associazione competente per territorio a essa aderente.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confesercenti.

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TITOLO III
Relazioni sindacali a livello territoriale

ART. 13
Diritti di informazione

Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere a un esame congiunto, articolato per comparti merceologici e settori omogenei, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione terziarizzazione, affiliazione concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale e i conseguenti effetti sull'occupazione. le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi. anche con riferimento al decreto legislativo n. 114/98. nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro. come disciplinati dal presente Ccnl.

ART. 14
Materie di accordi territoriali

Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 2, prima parte, al livello di competenza le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a:
- interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi a iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario;
- funzioni attribuite alle parti sociali dall'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in materia di convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego;
- altre iniziative che le parti dovessero attivare in relazione a quanto previsto dalla stessa legge n. 56/1987 in tema di mercato del lavoro, in particolare al titolo II;
- definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti di formazione e lavoro, sulla base di quanto a essi delegato dagli articoli di cui al titolo V, seconda parte (apprendistato) e titolo VI-C, prima parte (Contratto di formazione e lavoro) del presente contratto.
Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione della raccomandazione Cee del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile. Le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale.
In materia di classificazione del personale e in coerenza con quanto definito agli artt. 7 e 9, prima parte, verranno svolte analisi e avanzate proposte tese a evidenziare alla commissione paritetica nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali.
Per tutti i compiti sopra individuati, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 16, prima parte, anche costituiti, previo specifico accordo, in apposito ente.
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore.
Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su quanto previsto dai seguenti articoli:
- dall'art. 32, seconda parte, in materia di articolazione dell'orario settimanale;
- dall'art. 34, seconda parte, in materia di procedure per l'articolazione dell'orario settimanale;
- dall'art. 35, seconda parte, in materia di flessibilità dell'orario.
A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 16 lettera d), prima parte ovvero i dati fatti oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali nel corso degli incontri di cui all'art. 13, prima parte.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti si incontreranno al fine di procedere all'armonizzazione delle risultanze dei lavori della commissione di cui all'art. 11, prima parte, con le materie attualmente previste dal presente contratto come oggetto della contrattazione territoriale nonché con le eventuali altre materie attualmente indicate all'art. 12, prima parte, nel rispetto dei principi dell'alternatività dei livelli di contrattazione e della non ripetitività delle materie previste dall'accordo del 23 luglio 1993.

ART. 15
Congelamento dei contratti e accordi provinciali

I contratti e accordi provinciali integrativi del Ccnl 31 luglio 1970 non potranno essere rinnovati, integrati e modificati per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali vigenti che non siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia fino alla scadenza di detto contratto.

ART. 16
Enti Bilaterali

1. L'Ente bilaterale istituisce l'osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine l'Osservatorio:
- programma e organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lettera a) dell'art. 6, prima parte, inviandone i risultati di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
- ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione e all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'osservatorio nazionale;
- predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
- riceve dalle associazioni territoriali aderenti alla Confesercenti anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei, le comunicazioni di cui agli artt. 32, 34, 35-bis, ter, quater, seconda parte; in questo quadro, possono inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 35, seconda parte.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 6 prima parte e relativo allegato.

2. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti.
In particolare svolge le azioni più opportune affinché, dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dal titolo XI, seconda parte, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
3. Esso svolge attraverso apposite commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle oo.ss. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste:
- dal titolo VI A prima parte (contratti a tempo determinato);
- dal titolo VI C prima parte (contratti di formazione e lavoro);
- dal titolo X, prima parte (tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori);
- dal titolo VI seconda parte (orario di lavoro) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali previsti negli articoli 35-bis, 35-ter e 35-quater:
- dal titolo V seconda parte (apprendistato);
- dal titolo VII seconda parte (part-time) relativamente al lavoro ripartito e ai contratti a tempo parziale della durata di otto ore settimanali:
- ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia.
4. Svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18. legge n. 196/97 e del decreto ministeriale 25 maggio 1998
5. Svolge, in materia di apprendistato. le funzioni eventualmente a esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia.
6. Svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione e arbitrato previste dagli artt. 17 e 17-bis. prima parte
7. Svolge le funzioni in materia di riallineamento retributivo a esso affidate dagli accordi territoriali in materia.

ART. 16-BIS
Enti Bilaterali

A integrazione e modifica dell'art. 3. dell'accordo di rinnovo 20 gennaio 1997 con decorrenza dal 1° gennaio 2000 il contributo da destinare in favore dell'Ente bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti di cui all'art. 120. seconda parte. della presente ipotesi di accordo. si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.
Conseguentemente. con decorrenza 1° gennaio 2000. l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0.10% di paga base e contingenza.
L'edr di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

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TITOLO IV
Composizione delle controversie

ART. 17
Procedure

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile. come modificati dal decreto legislativo 31.3.98 n. 80 e dal decreto legislativo 29.10.98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto. è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui la presente articolo da esperirsi nella commissione paritetica territoriale di conciliazione costituita presso l'Ente bilaterale territoriale del terziario.
La commissione di conciliazione territoriale è composta:
per i datori di lavoro. da un rappresentante dell'associazione competente per territorio;
per i lavoratori. da un rappresentante dell'organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della Filcams-Cgil. della Fisascat-Cisl o della Uiltucs -Uil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'associazione imprenditoriale ovvero l'organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la commissione paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n.80/98.
Il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'associazione imprenditoriale o della organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cpc come modificati dalla legge n. 533/73 e dai decreti legislativi n. 80/98 e n. 387/98.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della commissione di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:

1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;

2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la direzione provinciale del lavoro;

3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta. possono richiedere. attraverso spontanea comparizione. di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113. comma 4 cc, 410 e 411 cpc come modificati dalla legge n. 533/73 e dal d.Lgs 80/98. e dal decreto legislativo n.387/98 in sede di commissione paritetica territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla commissione paritetica nazionale di cui all'art. 7, prima parte.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall'1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

ART. 17-BIS
Collegio arbitrale

1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cpc o all'art. 17. prima parte, del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria. secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia a un collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.

2. A tal fine. è istituito a cura delle associazioni territoriali. aderenti alle organizzazioni stipulanti. un collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.

3. L'istanza della parte. avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato alla segretaria del collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata. a mezzo raccomandata a.r. o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.

4. Il collegio è composto da tre membri. uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale della Confesercenti territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale Filcams Fisascat e Uiltucs a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.

5. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.

6. In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o in mancanza di ciò sarà designato. su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal presidente del tribunale competente per territorio.

7. Il presidente del collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.

8. Il presidente del collegio. ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del collegio il quale ha facoltà di procedere a una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
- l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
- l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
- eventuali ulteriori elementi istruttori.

9. Il collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate. salva la facoltà del presidente di disporre una proroga fino a un massimo di ulteriori 15 giorni. in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.

10. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del collegio è istituita presso l'ente bilaterale.

11. Le parti si danno atto che il collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n.533, e successive modificazioni e integrazioni. e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.

12. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo. osservate le disposizioni dell'art. 412-quater.

DICHIARAZIONI A VERBALE

Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall'1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

ART. 18
Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali

Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e alla legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificate dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, debbono ugualmente essere esperiti i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.

ART. 19
Funzionamento delle Commissioni Paritetiche

A) I mezzi necessari al funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni paritetiche territoriali di cui al Ccnl del terziario e allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle organizzazioni nazionali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.

B) Per la pratica realizzazione di quanto previsto dalla lettere precedente, con riferimento al finanziamento delle spese della commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione un contributo di assistenza contrattuale denominato Coresi a carico dei datori di lavoro, e dei lavoratori. La parte del contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Confesercenti mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti.

C) Il Coresi sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive integrazioni.

D) Il Coresi di cui alla lettera B) dovrà essere calcolato mediante l'applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delle aliquote percentuali appresso indicate:

E) L'aliquota del contributo Coresi a carico dei datori di lavoro e di pertinenza della Confesercenti;

F) l'aliquota a carico dei Lavoratori e di pertinenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura dello 0,10%.

G) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente accordo.
Le operazioni relative al calcolo e alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta da annotarsi sulla busta paga nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del contratto del terziario a eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo immediatamente successivo all'assunzione.
Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà trasmessa alla commissione locale per le vertenze di lavoro presso la Confesercenti territoriale.
Le norme di cui alle lettere A, B, C, D ed E fanno parte integrante del protocollo di intesa del 28.10.1993 e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto collettivo si riferisce.

H) L'ammontare dei contributi previsti dalla lettera B) sarà versato dai datori di lavoro all'Ente esattore unitamente ai contributi obbligatori, utilizzando i moduli di versamento alle rispettive voci specificatamente previste per la quota a carico dei datori di lavoro e per la quota a carico dei lavoratori.
Le spese di esazione del Coresi sono poste a carico della Confesercenti.

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TITOLO V
Relazioni sindacali a livello aziendale

ART. 20
Diritti di informazione

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, che occupano complessivamente più di:

a) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;

b) 300 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;

c) 400 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;

si incontreranno con le organizzazioni sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda, nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, forniranno informazioni sui programmi che comportino processi rilevanti di ristrutturazione e di concentrazione, di internazionalizzazione, terziarizzazione, affiliazione. utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'intero assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive organizzazione imprenditoriali .
Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi a iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.

TORNA INDICE

TITOLO VI
Mercato del lavoro

PREMESSA

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
A tal fine, le Parti confermano la validità dell'Istituto del Cfl apportando a esso modifiche e arricchimenti, particolarmente per gli aspetti relativi alla formazione, allo scopo di promuovere l'effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.
Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in particolare l'inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.

DICHIARAZIONE A VERBALE SUL LAVORO PARASUBORDINATO

Le parti ribadiscono l'impegno ad avviare il confronto in riferimento alle problematiche relative ai rapporti di lavoro atipico o parasubordinato nell'intento di pervenire alla definizione di regole e normative specifiche in materia.

ART. 21
A) Contratti a tempo determinato

Ai sensi dell'art. 23, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a 12 mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:

a) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari:

b) punte di più intense attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;

c) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;

d) aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lettera b), legge 230/62;

e) assunzione per sostituzione part-time post maternità ex art. 57-bis. seconda parte.

Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all'art. 8-bis legge 79/83.
Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 10% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per tre lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (n.230/62; dl 876/77 convertito nella legge 18/78 e successive proroghe), con contratto di formazione e lavoro, né quelle effettuate ai sensi dell'art. 78, seconda parte.
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta ad apposita commissione costituita presso l'ente bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. La commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valuta anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione della richiesta stessa, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.
All'atto della richiesta di nullaosta per le assunzioni di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione ad associazione aderente alla Confesercenti, nonché una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del presente Ccnl e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
Nelle unità produttive in cui sono in atto sospensioni dal lavoro con ricorso alla Cigs, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi.
Gli accordi territoriali e aziendali in materia già in atto all'entrata in vigore del contratto sono confermati.

ART. 22
B) Formazione e qualificazione professionale

In vista della prossima scadenza per la realizzazione del Mercato unico europeo e anche alla luce delle indicazioni e dei principi che emergono dal memorandum Eurofiet-Cecd in merito ai bisogni formativi nel settore del commercio al dettaglio, le Parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:

1) migliorare il livello professionale degli occupati nei settori della distribuzione e dei servizi e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;

2) adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste delle aziende;

3) incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli quali i lavoratori ultraventinovenni, extracomunitari e donne;

4) rispondere alle istanze di cambiamento dei profili e delle conoscenze professionali derivanti dai processi di innovazione tecnologica;

5) migliorare i livelli aziendali di competitività, il livello di servizio e di qualità offerto alla cliente]a e infine ottimizzare la produttività.

Le Parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata al confronto regionale e aziendale, per la definizione di programmi e di attività formative tra le quali possono essere ricomprese:
- formazione nel settore della comunicazione sociale;
- formazione sui principi generali della distribuzione, sulle problematiche delle attività dei servizi, sul ruolo di tali settori nell'economia, sulla struttura d'impresa;
- formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, la legislazione sulla salute e la sicurezza;
- formazione sul ruolo e sull'utilizzazione delle nuove tecnologie;
- formazione in marketing, vendite e servizi, acquisti e gestione di stock;
- formazione di contabilità;
- studio di una lingua della Comunità in aggiunta alla lingua madre.
Inoltre, coerentemente con le finalità sopra rappresentate;
- visto l'art. 15-ter della legge n. 479/78 che recita: «I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'art. 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'art. 16-bis o i cicli formativi di cui all'art. 26-bis della presente legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento;
- l'accertamento è effettuato da una commissione istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del ministro del lavoro e della previdenza sociale, della regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori»;
- visto l'art. 16-quater della legge n. 479/78 che recita: «La commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende»;
- visto l'art. 14 della legge n. 56/87 che recita: «Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, la sezione circoscrizionale per l'impiego ha facoltà di effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle strutture e degli organismi di formazione professionale competenti, previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese».
Le Parti, al fine di contribuire all'attuazione dei succitati disposti normativi, designando esperti e individuando aziende che intendono porre a disposizione le proprie attrezzature al fine di collaborare con gli uffici provinciali del lavoro e m.o. e le sezioni circoscrizionali per l'impiego per accertamento della professionalità dei lavoratori, convengono di attribuire agli enti bilaterali il compito di provvedere adeguatamente in merito. Parimenti, al fine di conseguire soddisfacenti risultati per la qualificazione del personale femminile, le Parti convengono di attribuire altresì agli enti bilaterali le attività di studio e ricerca per le azioni positive, ai sensi dell'art. 16, prima parte, del presente contratto.

ART. 23
C) Contratti di formazione e lavoro

PREMESSA

Nel quadro della più generale intesa tra Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil per la definizione di nuove relazioni sindacali, le parti, ciascuna per le proprie competenze, convengono di attivare strumenti contrattuali e legislativi finalizzati all'utilizzo dell'istituto dei contratti di formazione e lavoro. La Confesercenti e le organizzazioni sindacali, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento idoneo a favorire l'incremento dell'occupazione, in particolare femminile e giovanile. Concordano inoltre nell'identificare l'attivazione di comuni interventi per affrontare i problemi della formazione e dell'aggiornamento professionale, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta concreta alle esigenze di fluidità del mercato del lavoro. Le Parti, quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, esprimono la volontà di recepire le disposizioni di legge vigenti al fine di incentivare le assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi una adeguata formazione, finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati.

ART. 23-BIS
Accordo 23 luglio 1998 - Casi di ammissibilità del lavoro interinale

Ai sensi dell'art. 1. comma 2. lett. a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, le imprese possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo. in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa. nelle seguenti ipotesi:

1 - adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l'organico in servizio;

2 - esigenze di lavoro temporaneo per l'organizzazione di fiere, mostre. mercati nonché per le attività connesse;

3 - punte di più intensa attività temporanea dovuta a flussi straordinari di clientela o commesse di lavoro a cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi aziendali. In tale fattispecie la stipula di contratti di lavoro temporaneo di durata superiore a un mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità all'assunzione a tempo determinato dei lavoratori con la stessa qualifica nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui all'art. 23. comma 2 legge n. 56 del 1987 e che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza.

4 - necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria. nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;

5 - assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro. in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;

6 - sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate. ai sensi del D.Lgs n. 626/94.

ART. 23-TER
E) Assistenza sanitaria integrativa

Tra le materie oggetto della contrattazione di secondo livello aziendale e/o territoriale è inclusa l'assistenza sanitaria integrativa.
Le parti convengono di istituire una commissione bilatera]e a livello nazionale per individuare strumentazioni e schemi applicativi. nonché eventuali rapporti fra offerte di servizio e modalità di finanziamento.
Resta inteso che i costi relativi vanno ricompresi nelle erogazioni previste dal punto 2 - Assetti contrattuali - dell'accordo 23 luglio 1993 e della premessa e dagli artt. 11 e 12 del titolo secondo - secondo livello di contrattazione - prima parte del presente contratto. nonché dall'art. 4 dell'accordo di rinnovo 20 gennaio 1997 e ne mantengono le caratteristiche e le specificità.

ART. 23-QUATER
F) Previdenza complementare

Le parti concordano sulla necessità di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 29.11.96.
Le parti si danno reciprocamente atto che. previo accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare costituiti antecedentemente al 29.11.96 possono deliberare la confluenza in Fon.Te.
Le parti convengono che. salvo diverso accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.96. le aziende e i lavoratori. già iscritti a fondi o casse di preesistenti. possono partecipare a Fon.Te. versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.96.

NORMATIVA

Possono essere stipulati, ai sensi della legge 19.7.94, n. 451, contratti di formazione e lavoro mirati:

Cfl di tipo A.1) all'acquisizione di professionalità intermedie:
(III, IV e V livello), con una durata di 24 mesi;

Cfl di tipo A.2) all'acquisizione di professionalità elevate:
(quadri, I e II livello), con una durata di 24 mesi;

Cfl di tipo B) all'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo delle imprese:
(tutti i livelli escluso il VII) con una durata di 12 mesi.

Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento iniziale, quello finale e la durata del contratto di formazione e lavoro. L'inquadramento previsto all'atto dell'assunzione potrà essere inferiore di un livello a quello previsto al termine del contratto di formazione e lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva integrativa, laddove esistente.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto che conterrà quanto previsto dall'art. 14, seconda parte, nonché il periodo di prova, nei termini previsti dall'art. 17, seconda parte.
La formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata di 130 ore per i contratti di tipo A.2), di 80 ore per contratti di tipo A.1) e di 20 ore per i contratti di tipo B).
Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione della competente autorità pubblica è definito dalle apposite commissioni paritetiche competenti per territorio.
In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti esistenti e definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili, conformemente alla legge n.451/94 in materia di età, ore di formazione, retribuzione, durata e livello di inquadramento. L'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all'allegato 1 e il progetto sarà accompagnato da dichiarazione di impegno al rispetto del vigente Ccnl e delle norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
Le cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità del termine finale per un periodo di durata pari alla effettiva sospensione, secondo i criteri e con le modalità previsti dalla sentenza della Corte Cost. n. 149 del 1° aprile 1993.
I progetti di formazione dovranno essere presentati alla specifica commissione paritetica competente per territorio per il parere di conformità ai fini della richiesta del nullaosta.
Le aziende che abbiano già attivato contratti di formazione e lavoro attraverso la procedura di cui al presente articolo sono tenute, in caso di richieste relative a ulteriori assunzioni con contratto di formazione e lavoro, a comunicare alla commissione paritetica l'esito dei precedenti contratti anche con riferimento al comma 6 dell'art. 8 della legge n. 407/90 come modificato dall'art. 16 del dl 299/94 convertito nella legge 19 luglio 1994 n. 451. Il parere deve essere emesso entro il limite massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento, anche sulla base di specifici accordi applicativi territoriali. In tal senso le organizzazioni firmatarie del presente contratto ratificano gli accordi territoriali in materia già in essere, ferma restando la procedura di cui sopra. Le assunzioni dovranno essere attivate, ove non siano già pianificati i tempi di assunzione, entro tre mesi dalla data del parere di conformità. All'atto della richiesta del nullaosta l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione dell'azienda stessa a una associazione aderente alla Confesercenti. Accordi applicativi, a livello aziendale, possono altresì essere realizzati nelle imprese che operino in più ambiti regionali. In tal caso, le imprese comunicheranno i contenuti delle intese raggiunte alle loro associazioni territorialmente competenti, che provvederanno a trasmetterle agli enti bilaterali interessati e all'Osservatorio nazionale. Gli accordi in materia già in atto ai vari livelli all'entrata in vigore del presente contratto sono confermati, ferma restando la procedura di cui sopra. Il presente titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle parti, al ministero del lavoro e agli uffici regionali e provinciali del lavoro per il rilascio immediato del nullaosta alle assunzioni da parte delle sezioni circoscrizionali territorialmente competenti.

NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni contenute nel presente articolo entrano in vigore dal momento in cui verranno recepite dal ministero del lavoro, in applicazione della nuova normativa di legge in materia di contratti di formazione e lavoro. Fino a tale data rimangono in vigore le norme di cui all'articolo 21-C) della prima parte del Ccnl 14 dicembre 1990.

ART. 24
Procedure

I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, secondo il disposto dell'art. 3, terzo comma, legge n. 863/1984, all'ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, l'azienda è tenuta ad attestare alle sezioni circoscrizionali territorialmente competenti l'attività svolta e i risultati formativi conseguiti.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti si danno atto che nella provincia di Bolzano la formazione professionale compreso l'istituto dei contratti di formazione e lavoro può essere disciplinata da leggi, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.

ART. 25
D) Lavoratori inabili

Le Parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, con contratti di formazione e lavoro, di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e/o delibere regionali in materia, di cui alla legge n. 56/1987.
Le Parti, allo scopo, convengono di promuovere nelle regioni nelle quali non siano vigenti specifiche convenzioni in materia, l'adozione di strumenti equivalenti secondo i seguenti criteri:

a) i soggetti con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero devono essere riconosciuti tali dalle commissioni preposte dagli organi competenti e inseriti dalla commissione provinciale (ex legge n.482/1968) nelle quote delle categorie protette di cui alla stessa legge;

b) le offerte di lavoro, anche per le deroghe previste dalla Legge n. 56/1987, art. 25, devono riguardare:
1) soggetti, individuati dalla commissione competente come idonei al lavoro, che abbiano superato corsi prelavorativi effettuati presso gli enti locali o, comunque, autorizzati dalle regioni;
2) che gli stessi siano ritenuti idonei, dalla competente Usl, all'offerta di lavoro proposta.

L'inserimento lavorativo seguirà il seguente iter:
«stage» di preinserimento in azienda da effettuarsi con le modalità fissate dalle convenzioni e al termine dello stage, eventuale assunzione con ingresso nel livello iniziale del «Ccnl del terziario della distribuzione e dei servizi» mediante contratti di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, in deroga a quanto previsto dal presente contratto.

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TITOLO VII
Licenziamenti collettivi

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti concordano che, in caso di licenziamenti collettivi, in linea con gli obiettivi indicati nella premessa al presente contratto e tenuto conto delle specificità del settore, le procedure adottate saranno conformi alla disciplina legislativa vigente, ivi compresa la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni.

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TITOLO VIII
Diritti sindacali

ART. 26
Dirigenti sindacali

Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

a) di consigli o comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Ccnl;

b) di rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300,1 nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupino più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle organizzazioni stesse;

c) della rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle Rsa, ai sensi dell'accordo interconfederale 8 giugno 1995.

L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a), e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all'art. 18 dell'accordo interconfederale 8 giugno 1995.
I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue.
Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più consigli o comitati di cui alla precedente lettera a) potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.

ART. 27
Permessi retribuiti Rsa o Cda

I componenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui alla lett. b) dell'art. 26, prima parte, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:

a) a un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

b) a un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale nelle unità che occupano fino a 3 mila dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

c) a un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).

I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente e a un'ora e mezza all'anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla lettera a).
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la rappresentanza sindacale aziendale.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

ART. 28
Compiti e funzioni delle Rsu

Filcams, Fisascat e Uiltucs esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le Rsu aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni Filcams, Fisascat e Uiltucs, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto nonché in attuazione delle politiche confederali delle oo.ss. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della organizzazione sindacale.

ART. 29
Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio delle Rsu

Ai sensi dell'art. 8 dell'accordo interconfederale 8 giugno 1995 i componenti delle Rsu subentrano ai dirigenti delle Rsa e dei cda nella titolarità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/70.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle organizzazioni sindacali dagli accordi aziendali in materia di diritti, permessi e libertà sindacali .
Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa azienda.
Filcams, Fisascat e Uiltucs convengono di valutare periodicamente l'andamento e l'uso del monte ore.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la Rsu. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle Rsu, il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da Filcams, Fisascat e Uiltucs tramite la Rsu.

ART. 30
Numero dei componenti e permessi retribuiti Rsu

Fermo restando quanto previsto da] protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), per quanto riguarda il numero dei componenti delle Rsu e i relativi permessi retribuiti, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7 e 7-bis dell'accordo interconfederale 8 giugno 1995.1

ART. 31
Permessi non retribuiti Rsa o Rsu

I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 27, prima parte, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni l'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
I lavoratori che siano eletti membri del parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono, a richiesta. essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Ai sensi dell'art. 8 dell'accordo interconfederale 8 giugno 1995 e del protocollo integrativo del 14 marzo 1996 i permessi di cui al primo comma spettano anche ai componenti le Rsu.

ART. 32
Clausola di salvaguardia

Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 8 giugno 1995 e del protocollo integrativo del 14 marzo 1996 le organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle Rsu, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire Rsa e/o cda ai sensi della norma sopra citata e dichiarano conseguentemente decadute le Rsa e/o i cda, precedentemente costituiti, al momento della costituzione della Rsu.

ART. 33
Assemblea

Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o facenti capo alle associazioni nazionali stipulanti .
Nelle unità in cui siano costituite le Rsu ai sensi dell'accordo Interconfederale 8 giugno 1995 e del protocollo integrativo del 14 marzo 1996, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 29.
La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di 12 ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle organizzazioni nazionali stipulanti.

ART. 34
Referendum

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi, anche aziendali.
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

NOTA A VERBALE (AL TIT. VIII)

Le Parti dichiarano che la disciplina delle Rsu costituisce materia di livello interconfederale, attualmente regolamentata dall'accordo 8 giugno 1995 e dal protocollo integrativo del 14 marzo 1996 (allegati 10 e 11).

ART. 35
Trattenuta contributi sindacali

Ferma restando la norma di cui all'art. 19, prima parte, l'azienda provvederà altresì alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.
L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'organizzazione sindacale all'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.

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TITOLO IX
Delegato aziendale

ART. 36
Delegato Aziendale

In relazione anche alle norme contenute nel Ccnl 28 giugno 1958, esteso «erga omnes» ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 a 15 dipendenti, le organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

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TITOLO X
Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori

ART. 37
Condizioni ambientali

Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il consiglio dei delegati, e in mancanza la rappresentanza aziendale, può promuovere, ai sensi dell'art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.

DICHIARAZIONE A VERBALE (SICUREZZA SUL LAVORO)

Le Parti, considerato il recepimento della direttiva 89/391 Cee del 12 giugno 1989 riguardante l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico, con il compito di proporre alle Parti stipulanti ipotesi di armonizzazione della vigente disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo, rispondente ai principi generali fissati dalla Cee relativamente alla prevenzione dei rischi professionali, all'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all'informazione consultazione e partecipazione dei lavoratori, e alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
La commissione inizierà i propri lavori il 5 dicembre 1994 per concluderli non oltre il 28 febbraio 1995.

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