Videosorveglianza
Il decalogo delle regole per non violare la privacy
Provvedimento generale del 29 novembre 2000
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali
Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Stefano Rodotà, Presidente, del
Prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del Prof. Ugo De Siervo e dell’Ing.
Claudio Manganelli, componenti e del Dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Viste le numerose note pervenute in merito alla conformità alle disposizioni
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 di alcune iniziative volte ad installare
sistemi ed apparecchiature di controllo video;
Visti gli atti d’ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del
regolamento n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e
pubblicano sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore il Prof. Ugo De Siervo;
Premesso:
Questa Autorità ha ricevuto numerose richieste in merito alle cautele necessarie
per conformare alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, gli impianti di
videosorveglianza stabili o comunque non occasionali, cioè l’installazione di
sistemi, reti ed apparecchiature che permettono la ripresa e l’eventuale
registrazione di immagini, in particolare a fini di sicurezza, di tutela del
patrimonio, di controllo di determinate aree e di monitoraggio del traffico o
degli accessi di veicoli nei centri storici.
Il Garante si è espresso sul tema in diverse occasioni formulando vari pareri e
segnalazioni menzionati nella Relazione al Parlamento e al Governo per il 1999,
consultabili sul sito
http://www.garanteprivacy.it/ e sul bollettino dell’Autorità "Cittadini e
società dell'informazione".
La tematica è stata esaminata da questa Autorità per i profili di sua
competenza, ovvero per quanto riguarda la liceità e la correttezza del
trattamento di dati personali.
In presenza di una crescente utilizzazione di impianti di videosorveglianza da
parte di molti soggetti pubblici e privati, il Garante, nell’attesa di una
specifica legislazione, reputa necessario sintetizzare gli adempimenti, le
garanzie e le tutele già necessari in base alle norme vigenti, per facilitarne
la conoscenza da parte degli operatori interessati.
Le regole di base della disciplina sul trattamento dei dati personali, infatti,
sono già applicabili alle immagini ed ai suoni, qualora le apparecchiature che
li rilevano permettano di identificare, in modo diretto o indiretto, i soggetti
interessati.
Chi intende svolgere attività di videosorveglianza deve quindi osservare almeno
le seguenti cautele, rispettando comunque il principio di proporzionalità tra
mezzi impiegati e fini perseguiti:
1. Tutti gli interessati devono determinare esattamente le finalità perseguite
attraverso la videosorveglianza e verificarne la liceità in base alle norme
vigenti. Se l'attività è svolta in presenza di un pericolo concreto o per la
prevenzione di specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi
assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche, prevedendo
che alle informazioni raccolte possano accedere solo queste amministrazioni.
2. Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi
determinati, espliciti e legittimi (art. 9, comma 1, lett. a) e b), legge
675/1996).
3. Nei casi in cui la legge impone la notificazione al Garante dei trattamenti
di dati personali effettuati da determinati soggetti (art. 7 legge 675/1996),
questi devono indicare fra le modalità di trattamento anche la raccolta di
informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza. Non è prevista
alcuna altra forma di specifica comunicazione o richiesta di autorizzazione al
Garante.
4. Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare,
anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di
videosorveglianza, fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi dell’art.
10 della legge n. 675/1996. Ciò è tanto più necessario quando le apparecchiature
non siano immediatamente visibili.
5. Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di controllo a distanza dei
lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo (art. 4 legge 300/1970).
6. Occorre rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo
solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità
perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo
visuale delle riprese, evitando - quando non indispensabili - immagini
dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo
conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa.
7. Occorre determinare con precisione il periodo di eventuale conservazione
delle immagini, prima della loro cancellazione, e prevedere la loro
conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini
delle autorità giudiziarie o di polizia.
8. Occorre designare per iscritto i soggetti responsabili e incaricati del
trattamento dei dati (art. 8 e 19 della legge 675/1996) - che possono utilizzare
gli impianti e prendere visione delle registrazioni, avendo cura che essi
accedano ai soli dati personali strettamente necessari e vietando rigorosamente
l’accesso di altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di
polizia.
9. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio, ragioni di sicurezza,
tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o
ulteriori (ad esempio, pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo
le esigenze di polizia o di giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati
a terzi.
10. I particolari impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai
centri storici e alle zone a traffico limitato devono essere conformi anche alle
disposizioni contenute nel d.p.r. 250/1999. È altresì necessario che la relativa
documentazione sia conservata per il solo periodo necessario per contestare le
infrazioni e definire il relativo contenzioso e che ad essa si possa inoltre
accedere solo a fini di indagine giudiziaria o di polizia. Per gli impianti di
videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad
esempio, il controllo dell’accesso alla propria abitazione) si ricorda che
questi non rientrano nell’ambito dell’applicazione della legge 675/1996,
ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3. Occorre, però, che le riprese siano
strettamente limitate allo spazio antistante tali accessi, senza forme di
videosorveglianza su aree circostanti e senza limitazioni delle libertà altrui.
Occorre inoltre che le informazioni raccolte non siano in alcun modo comunicate
o diffuse. Altrimenti si rientra nell’ambito di applicazione generale della
legge 675/1996 e devono, quindi, essere rispettate tutte le indicazioni di cui
ai punti precedenti.
Con il provvedimento del 29 aprile 2004 il
Garante ha specificato in maniera approfondita il provvedimento del 29 novembre
2000 e ha individuato 4 principi da osservare affinchè la videosorveglianza sia
legittima: liceità, necessità, proporzionalità, finalità.
Il principio di liceità consente la raccolta e l'uso delle immagini
qualora esse siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o siano
effettuate per tutelare un legittimo interesse. La videosorveglianza è
consentita, senza necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata
nell'intento di perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili
aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi,
sicurezza del lavoro.
Secondo il principio di necessità va escluso ogni uso superfluo ed
evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza.
La raccolta e l'uso delle immagini deve essere proporzionale agli scopi
perseguiti.
Il principio di proporzionalità pur consentendo margini di libertà nella
valutazione da parte del titolare del trattamento, non comporta però scelte del
tutto discrezionali e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di
dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali
non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.
Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre
misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili (come controlli
da parte di addetti e sistemi di allarme).
Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi
indicati, aree esterne ed edifici il trattamento deve essere effettuato con
modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da
proteggere. Per quanto in particolare attiene ai rapporti di lavoro
nell'attività di videosorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a
distanza dell'attività lavorativa.
L'eventuale conservazione temporanea delle immagini deve essere commisurata al
grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario e predeterminato a
raggiungere la finalità perseguita.
La durata della conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo,
alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze
di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o
esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta
investigativa dell'autorità giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi
deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità
derivante da un evento già accaduto o realmente incombente.
Solo in alcuni casi specifici, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di
trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare
del trattamento (ad esempio per luoghi come le banche), è ammesso un tempo più
ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.
Le ragioni delle scelte di conservazione delle immagini devono essere
adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare ed
il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini della eventuale esibizione
in occasione di visite ispettive.
Secondo il principio di finalità gli scopi perseguiti devono essere
determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa
perseguire solo finalità di sua pertinenza. La videosorveglianza non ha quindi
finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che
competono invece solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a
forze armate o di polizia.
Trattamento dei dati
A differenza dei soggetti pubblici, i privati e gli enti pubblici economici
possono trattare dati personali solo se vi è il consenso preventivo espresso
dall'interessato, oppure uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa
al consenso.
Il consenso, oltre alla presenza di un'informativa preventiva e idonea, è valido
solo se espresso e documentato per iscritto. Non è pertanto valido un consenso
presunto o tacito, oppure manifestato solo per atti o comportamenti concludenti
consistenti ad esempio nell'implicita accettazione delle riprese in conseguenza
dell'avvenuto accesso a determinati luoghi.
Un'idonea alternativa all'esplicito consenso va ravvisata nell'istituto del
bilanciamento di interessi. Il presente provvedimento dà attuazione a tale
istituto, individuando i casi in cui la rivelazione delle immagini può avvenire
senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso
provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse
del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di
tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine,
danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di
sicurezza del lavoro.
Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei
propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai
dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del
trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie
quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da
persone non debitamente autorizzate.
Adempimenti
La persona che intende installare un sistema di videosorveglianza dovrà eseguire
i seguenti adempimenti:
a) informativa
Deve informare gli interessati che stanno per accedere o che si trovano in una
zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione delle immagini.
Il foglio informativo deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere
chiaramente visibile e deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle
immediate vicinanze.
b) prescrizioni specifiche
La videosorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso, qualora
essa sia effettuata nell'intento di perseguire fini di tutela di persone e beni
rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione
di incendi, sicurezza del lavoro.
I titolari dei trattamenti devono sottoporre alla verifica preliminare del
garante i sistemi di videosorveglianza che prevedono una raccolta di immagini
collegata e confrontata con altri particolari dati personali (ad esempio
dispositivi che rendono identificabile la voce oppure il riconoscimento
facciale).
c) soggetti preposti a misure di sicurezza
Devono essere indicate per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del
trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti, e nei casi in cui è
indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni.
Sanzioni
La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti comporta la
illiceità o la non correttezza del trattamento dei dati ed espone alle seguenti
sanzioni:
- inutilizzabilità dei dati personali trattati;
- adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal
Garante o dall'autorità giudiziaria
- applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali.
Per ulteriori notizie visitate il sito: http://www.garanteprivacy.it.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
segnala ai titolari del trattamento interessati, ai sensi dell’art. 31, comma 1,
lett. c), della legge n. 675/1996, la necessità di conformare il trattamento dei
dati ai principi della legge n. 675/1996 richiamati nel presente provvedimento.
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei
lavoratori)
ART. 4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro,
provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso
di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle
caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna,
l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le
modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo
e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in
mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di
cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.