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Videosorveglianza

Il decalogo delle regole per non violare la privacy


Provvedimento generale del 29 novembre 2000
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali
Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Stefano Rodotà, Presidente, del Prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del Prof. Ugo De Siervo e dell’Ing. Claudio Manganelli, componenti e del Dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Viste le numerose note pervenute in merito alla conformità alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 di alcune iniziative volte ad installare sistemi ed apparecchiature di controllo video;
Visti gli atti d’ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicano sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore il Prof. Ugo De Siervo;

Premesso:
Questa Autorità ha ricevuto numerose richieste in merito alle cautele necessarie per conformare alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, gli impianti di videosorveglianza stabili o comunque non occasionali, cioè l’installazione di sistemi, reti ed apparecchiature che permettono la ripresa e l’eventuale registrazione di immagini, in particolare a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio, di controllo di determinate aree e di monitoraggio del traffico o degli accessi di veicoli nei centri storici.
Il Garante si è espresso sul tema in diverse occasioni formulando vari pareri e segnalazioni menzionati nella Relazione al Parlamento e al Governo per il 1999, consultabili sul sito http://www.garanteprivacy.it/ e sul bollettino dell’Autorità "Cittadini e società dell'informazione".
La tematica è stata esaminata da questa Autorità per i profili di sua competenza, ovvero per quanto riguarda la liceità e la correttezza del trattamento di dati personali.
In presenza di una crescente utilizzazione di impianti di videosorveglianza da parte di molti soggetti pubblici e privati, il Garante, nell’attesa di una specifica legislazione, reputa necessario sintetizzare gli adempimenti, le garanzie e le tutele già necessari in base alle norme vigenti, per facilitarne la conoscenza da parte degli operatori interessati.
Le regole di base della disciplina sul trattamento dei dati personali, infatti, sono già applicabili alle immagini ed ai suoni, qualora le apparecchiature che li rilevano permettano di identificare, in modo diretto o indiretto, i soggetti interessati.
Chi intende svolgere attività di videosorveglianza deve quindi osservare almeno le seguenti cautele, rispettando comunque il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti:

1. Tutti gli interessati devono determinare esattamente le finalità perseguite attraverso la videosorveglianza e verificarne la liceità in base alle norme vigenti. Se l'attività è svolta in presenza di un pericolo concreto o per la prevenzione di specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche, prevedendo che alle informazioni raccolte possano accedere solo queste amministrazioni.
2. Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 9, comma 1, lett. a) e b), legge 675/1996).
3. Nei casi in cui la legge impone la notificazione al Garante dei trattamenti di dati personali effettuati da determinati soggetti (art. 7 legge 675/1996), questi devono indicare fra le modalità di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza. Non è prevista alcuna altra forma di specifica comunicazione o richiesta di autorizzazione al Garante.
4. Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza, fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996. Ciò è tanto più necessario quando le apparecchiature non siano immediatamente visibili.
5. Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo (art. 4 legge 300/1970).
6. Occorre rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando - quando non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa.
7. Occorre determinare con precisione il periodo di eventuale conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione, e prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
8. Occorre designare per iscritto i soggetti responsabili e incaricati del trattamento dei dati (art. 8 e 19 della legge 675/1996) - che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni, avendo cura che essi accedano ai soli dati personali strettamente necessari e vietando rigorosamente l’accesso di altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
9. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio, ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio, pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo le esigenze di polizia o di giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.
10. I particolari impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nel d.p.r. 250/1999. È altresì necessario che la relativa documentazione sia conservata per il solo periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e che ad essa si possa inoltre accedere solo a fini di indagine giudiziaria o di polizia. Per gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio, il controllo dell’accesso alla propria abitazione) si ricorda che questi non rientrano nell’ambito dell’applicazione della legge 675/1996, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3. Occorre, però, che le riprese siano strettamente limitate allo spazio antistante tali accessi, senza forme di videosorveglianza su aree circostanti e senza limitazioni delle libertà altrui. Occorre inoltre che le informazioni raccolte non siano in alcun modo comunicate o diffuse. Altrimenti si rientra nell’ambito di applicazione generale della legge 675/1996 e devono, quindi, essere rispettate tutte le indicazioni di cui ai punti precedenti.

Con il provvedimento del 29 aprile 2004 il Garante ha specificato in maniera approfondita il provvedimento del 29 novembre 2000 e ha individuato 4 principi da osservare affinchè la videosorveglianza sia legittima: liceità, necessità, proporzionalità, finalità.

Il principio di liceità consente la raccolta e l'uso delle immagini qualora esse siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o siano effettuate per tutelare un legittimo interesse. La videosorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.

Secondo il principio di necessità va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza.
La raccolta e l'uso delle immagini deve essere proporzionale agli scopi perseguiti.

Il principio di proporzionalità pur consentendo margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non comporta però scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili (come controlli da parte di addetti e sistemi di allarme).
Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere. Per quanto in particolare attiene ai rapporti di lavoro nell'attività di videosorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa.

L'eventuale conservazione temporanea delle immagini deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita.
La durata della conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente.
Solo in alcuni casi specifici, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio per luoghi come le banche), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.
Le ragioni delle scelte di conservazione delle immagini devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare ed il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini della eventuale esibizione in occasione di visite ispettive.

Secondo il principio di finalità gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. La videosorveglianza non ha quindi finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che competono invece solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.


Trattamento dei dati
A differenza dei soggetti pubblici, i privati e gli enti pubblici economici possono trattare dati personali solo se vi è il consenso preventivo espresso dall'interessato, oppure uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso.
Il consenso, oltre alla presenza di un'informativa preventiva e idonea, è valido solo se espresso e documentato per iscritto. Non è pertanto valido un consenso presunto o tacito, oppure manifestato solo per atti o comportamenti concludenti consistenti ad esempio nell'implicita accettazione delle riprese in conseguenza dell'avvenuto accesso a determinati luoghi.
Un'idonea alternativa all'esplicito consenso va ravvisata nell'istituto del bilanciamento di interessi. Il presente provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rivelazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.
Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.




Adempimenti
La persona che intende installare un sistema di videosorveglianza dovrà eseguire i seguenti adempimenti:

a) informativa
Deve informare gli interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione delle immagini.
Il foglio informativo deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze.

b) prescrizioni specifiche
La videosorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.
I titolari dei trattamenti devono sottoporre alla verifica preliminare del garante i sistemi di videosorveglianza che prevedono una raccolta di immagini collegata e confrontata con altri particolari dati personali (ad esempio dispositivi che rendono identificabile la voce oppure il riconoscimento facciale).

c) soggetti preposti a misure di sicurezza
Devono essere indicate per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti, e nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni.


Sanzioni
La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti comporta la illiceità o la non correttezza del trattamento dei dati ed espone alle seguenti sanzioni:
- inutilizzabilità dei dati personali trattati;
- adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante o dall'autorità giudiziaria
- applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali.

Per ulteriori notizie visitate il sito: http://www.garanteprivacy.it.


TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
segnala ai titolari del trattamento interessati, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la necessità di conformare il trattamento dei dati ai principi della legge n. 675/1996 richiamati nel presente provvedimento.


LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)

ART. 4 - Impianti audiovisivi.

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.