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Il nuovo contratto del commercio
Seconda parte

INDICE

SECONDA PARTE A) - Disciplina del rapporto di lavoro

TITOLO I - Classificazione del personale
TITOLO II - Quadri
TITOLO III - Assunzione
TITOLO IV - Periodo di prova
TITOLO V - Apprendistato
TITOLO VI - Orario di lavoro
TITOLO VII - Part-time
TITOLO VIII - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
TITOLO IX - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
TITOLO X - Ferie
TITOLO XI - Congedi - Diritto allo studio - Aspettative
TITOLO XII - Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
TITOLO XIII - Missioni e trasferimenti
TITOLO XIV - Malattia e infortuni
TITOLO XV - Gravidanza e puerperio
TITOLO XVI - Sospensione dal lavoro

SECONDA PARTE A)
Disciplina del rapporto di lavoro

 

TITOLO I
Classificazione del personale

ART. 1
Premessa

La classificazione unica del personale delle aziende commerciali è strutturata in conformità dei livelli di cui al seguente art. 3, seconda parte e non modifica le norme contenute nel Ccnl 31 luglio 1970 e nei contratti collettivi nazionali, per i relativi periodi di vigore.
Anche in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 190/1985, infatti, la distinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che nell'ambito dell'intero contratto.
La nuova classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nel precedente Ccnl 31 luglio 1970, quali il trattamento per richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore ed emananda.
Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica e pertanto le parti si danno atto che eventuali azioni giudiziarie intese a ottenere estensioni di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede contrattuale avranno come conseguenza l'automatico scioglimento della Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi e delle aziende da essa rappresentate, dalle obbligazioni assunte.

ART. 2
Evoluzione della classificazione

Le parti hanno convenuto di istituire uno strumento per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale al fine di identificare ed eventualmente definire, nell'ambito della classificazione nazionale, quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione e innovazione tecnologica e organizzativa e alla dinamica professionale nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente Ccnl.
Inoltre ha il compito di sviluppare l'esame della classificazione al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall'art. 10, prima parte. La pratica attuazione di quanto sopra è definita negli artt. da 7 a 10 della prima parte.

ART. 3
Classificazione

PRIMO LIVELLO

A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono alle unità produttive o à una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità a essi delegate, e cioè:

1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale; capo centro Edp;

2) gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;

3) responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;

4) analista sistemista;

5) gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa;

6) responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;

7) responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;

8) responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;

9) responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;

10) responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;

11) responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;

12) copywriter nelle agenzie di pubblicità

13) art director nelle agenzie di pubblicità;

14) producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;

15) account executive nelle agenzie di pubblicità;

16) media planner nelle agenzie di pubblicità;

17) public relations executive nelle agenzie di pubblicità;

18) research executive nelle agenzie di pubblicità;

19) tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità;

20) product manager

21) coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;

22) esperto di sviluppo organizzativo;

23) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione:

SECONDO LIVELLO

TORNA INDICE

Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:

1) ispettore;

2) cassiere principale che sovrintenda a più casse;

3) propagandista scientifico;

4) corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere

5) addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;

6) capo di reparto o settore anche se non addetto a operazioni di vendita;

7) contabile con mansioni di concetto;

8) segretario di direzione con mansioni di concetto;

9) consegnatario responsabile di magazzino

10) agente acquisitore nelle aziende di legname;

11) agente esterno consegnatario delle merci;

12) determinatore di costi;

13) estimatore nelle aziende di arte e antichità;

14) spedizioniere patentato;

15) enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

16) chimico di laboratorio;

17) capitano di rimorchiatore;

18) tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;

19) interprete o traduttore simultaneo;

20) creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;

21) collaudatore e/o accettatore: intendendosi per tale il lavoratore che in piena autonomia provvede a effettuare la prova e la diagnosi dell'autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione e a intrattenere con la clientela rapporti rappresentativi nell'ambito della sua specifica funzione;

22) impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto collegamento con la redazione dell'editore anche tramite sua tipografia;

23) segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;

24) programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;

25) art-buyer nelle agenzie di pubblicità;

26) organizzatore/organizzatrice traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità;

27) visualizer nelle agenzie di pubblicità;

28) assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;

29) assistente art director nelle agenzie di pubblicità;

30) assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;

31) assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;

32) tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;

33) capo piazzale: intendendosi per tale il lavoratore che coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura e importanza richiedono tale funzione; svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;

34) programmatore analista;

35) programmatore di officina: intendendosi per tale il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività dell'officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina automaticamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina

36) supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;

37) supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;

38) assistente del product manager;

39) internal auditor;

40) Edp auditor;

41) specialista di controllo di qualità;

42) revisore contabile;

43) analista di procedure organizzative;

44) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

TERZO LIVELLO

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:

1) stenodattilografo in lingue estere;

2) disegnatore tecnico;

3) figurinista;

4) vetrinista;

5) creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;

6) commesso stimatore di gioielleria;

7) ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 140, RD 27 luglio 1934, n. 1265; ottico patentato a norma degli artt. 30, 31, 32 RD 31 maggio 1928, n. 1334;

8) meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge
9) commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

10) addetto a pratiche doganali e valutarie;

11) operaio specializzato provetto;

12) addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato;

13) operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonché l'addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore) che svolgono le mansioni in autonomia operativa sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni individuando, dal punto di vista tecnico economico, nell'ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale;

14) operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-tv; tecnico proiezione;

15) sportellista nelle concessionarie di pubblicità

16) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: intendendosi per tale il personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquistata in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stock e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione degli altri lavoratori;

17) operatore di elaboratore con controllo di flusso;

18) schedulatore flussista;

19) contabile/impiegato amministrativo: intendendosi per tale il personale che in condizione di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa, nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati, chiudere conti. elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;

20) programmatore minutatore di programmi;

21) addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparati di commissione, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;

22) operaio specializzato provetto nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a) il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l'aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;
b) il primo operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svolgere congiuntamente, in condizioni di autonomia operativa i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere. interventi su organi, apparati e/o impianti con la relativa prova di avviamento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura operazioni in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e manutenzioni, contribuire con la sua esperienza all'addestramento e alla formazione professionale degli altri operatori;

23) addetto alla distribuzione dei fascettari, nell'ambito dei reparti di lavorazione con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;

24) conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell'automezzo in dotazione;

25) operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche mercato;

26) rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato,

27) tecnico riparatore del settore elettrodomestici: intendendosi per tali l'aggiustatore e il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata e incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;

28) tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: intendendosi per tale l'aggiustatore e il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio la riparazione e la manutenzione di macchine e apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata e incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;

29) macellaio specializzato provetto: intendendosi per tale il lavoratore con specifiche e adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;

30) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

QUARTO LIVELLO                                                                      TORNA INDICE

Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:

1) contabile d'ordine;

2) cassiere comune;

3) traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);

4) astatore;

5) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati compreso il settore delle telecomunicazioni;

6) operatore meccanografico;

7) commesso alla vendita al pubblico

8) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari; addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci

9) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);

10) commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;

11) magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;

12) indossatrice;

13) estetista, anche con funzioni di vendita;

14) stenodattilografo addetto a mansioni d'ordine di segreteria;

15) propagandista di prodotti con mansioni che richiedono cognizioni di carattere scientifico;

16) esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce all'atto della consegna;

17) pittore o disegnatore esecutivo;

18) allestitore esecutivo di vetrine o display;

19) addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;

20) autotrenista conducente di automezzi pesanti;

21) banconiere di spacci di carne;

22) operaio specializzato;

23) specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita;

24) allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;

25) telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;

26) addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;

27) addetto al collaudo: intendendosi per tale il lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo e operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;

28) pompista specializzato: intendendosi per tale il lavoratore che attende alla erogazione dei carburanti e alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro; fornisce informazioni e assistenza;

29) operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a) il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore SU cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l'operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro personale, con la predisposizione di strumenti di misura e intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogrù che effettua manovre di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali; il conduttore di carrello elevatore appositamente attrezzato per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali alloggiati su cantilever; il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le Ff.ss.) per il trasporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi di registrazione e manutenzione con i mezzi disponibili a bordo; il manovratore di gru a carroponte o a cavalletto, per la movimentazione di materiali, attrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei materiali (ragni per rottame, grandi elettromagneti, pinze ribalta coils, pinze graffa coils, oppure con altre attrezzature, quando ciò avvenga con equivalente capacità professionale tale da conseguire gli stessi risultati consentiti dall'uso dei mezzi speciali di cui sopra);
c) il montatore di coltelli per linea di taglio longitudinale che scegliendo la successione delle operazioni, sulla scorta delle disposizioni ricevute, provvede al montaggio dei coltelli circolari formando e predisponendo la testata per il taglio dei coils;
d) il demolitore alla fiamma nel settore dei rottami che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, effettua la demolizione dei capannoni industriali o di altre strutture complesse che richiedano interventi di analogo contenuto professionale;
e) l'operatore alla presso-cesoia nel settore dei rottami;
f) l'operatore al frantoio nel settore dei rottami;
g) il qualificatore di prodotti metalsiderurgici che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, esegue oltre alle rilevazioni dimensionali, prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche dei materiali, scegliendo i mezzi e le modalità di esecuzione e con l'ausilio di apparecchiature mobili da predisporre se del caso, e provvede alla registrazione dei dati;
h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti;

30) addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;

31) operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato

32) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

QUINTO LIVELLO

A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:

1) fatturista;

2) preparatore di commissioni

3) informatore negli istituti di informazioni commerciali;

4) addetto di biblioteca circolante;

5) addetto al controllo delle vendite

6) addetto ai negozi o filiali di esposizioni;

7) addetto al riscontro controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche

8) pratico di laboratorio chimico;

9) dattilografo;

10) archivista, protocollista;

11) schedarista;

12) codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici ecc.);

13) operatore di macchine perforatrici e verificatrici;

14) campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);

15) addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;

16) addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;

17) addetto al controllo e alla verifica delle merci;

18) addetto al centralino telefonico;

19) aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);

20) aiuto banconiere di spacci di carne;

21) aiutante commesso;

22) conducente di autovetture;
23) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;

24) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;

25) operaio qualificato;

26) operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b) l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, a effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina, il tagliatore alla fiamma;
c) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e) l'addetto alla manovra vagoni;
f) il conducente di carrelli elevatori;
g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;

27) addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche

28) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione .

SESTO LIVELLO

A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:

1) dimostratore addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);

2) usciere;

3) imballatore;

4) impaccatore;

5) conducente di motofurgone;

6) conducente di motobarca;

7) guardiano di deposito;

8) fattorino;

9) portapacchi con o senza facoltà di esazione;

10) custode

11) avvolgitore;

12) fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;

13) portiere;

14) ascensorista;

15) addetto al carico e scarico;

16) operaio comune;

17) pompista comune senza responsabilità di cassa, lavatore, asciugatore

18) operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami;
a)l'imbragatore che esegue l'imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;
b)il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;

19) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

NOTA A VERBALE

Per gli addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la deroga di cui all'art. 1, IV comma della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

SETTIMO LIVELLO

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:

1) addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;

2) garzone.

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TITOLO II
Quadri

ART. 4
Declaratoria

Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:
- abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa
OVVERO
- siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca e alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

ART. 5
Formazione e aggiornamento

Con riferimento alle specifiche responsabilità e alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacita professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 13, seconda parte.
Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno. come eventuali costi di viaggio e permanenza. a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative.
Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno, sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale. a carico del singolo fruitore.

ART. 6
Assegnazione della qualifica

L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi.

ART. 7
Polizza assicurativa

Ai quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda e tenuta altresì ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 8
Orario

Ai sensi dell'art. 1 del RDL 15 marzo 1923, n. 692, ai quadri si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, seconda parte del presente Ccnl.

ART. 9
Trasferimenti

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 e 89, seconda parte, il trasferimento dei quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
Il quadro che abbia compiuto il 55° anno di età, può opporsi al trasferimento disposto dal datore di lavoro esclusivamente in caso di gravi e comprovati motivi. Ove il datore di lavoro intenda confermare il trasferimento, il quadro può fare ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato previsto al successivo art. 10.

ART. 10
Collegio di conciliazione e arbitrato

È istituito a cura delle associazioni territoriali competenti, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
Il collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale della Confesercenti territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalla Filcams, Fisascat e Uiltucs, un terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
In caso di mancato accordo sulla scelta del presidente del collegio arbitrale, quest'ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal presidente del tribunale competente per territorio. Alla designazione del supplente del presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
Il collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
Le spese relative al collegio saranno ripartite al 50% fra le Parti. La segreteria del collegio è istituita presso l'associazione imprenditoriale.
L'istanza della parte sarà presentata dall'organizzazione cui aderisce e/o conferisce mandato. La citata organizzazione inoltrerà al collegio a mezzo raccomandata a.r., il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i venti giorni successivi alla data della conferma del trasferimento di cui al 4° comma del precedente art. 9.
Il presidente, ricevuto l'incarico, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.

ART. 11
Indennità di funzione

A decorrere dal 1° luglio 1987 o se successiva, dalla data di attribuzione della categoria di quadro da parte dell'azienda, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari al lire 60 mila lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'indennità di funzione è incrementata a lire 100 mila lorde per 14 mensilità.
L'aumento di cui al precedente comma non è assorbibile. A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'indennità di funzione è incrementata di lire 150 mila lorde per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'indennità di funzione è incrementata di lire 100 mila lorde per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.

ART. 12
Cassa assistenza sanitaria «QUAS»

Ai quadri del settore del terziario, della distribuzione e dei servizi verrà riconosciuta una assistenza sanitaria integrativa. Le Parti stipulanti il presente contratto, ne stabiliranno, entro il 31 dicembre 1996, le modalità e i criteri di attuazione con apposito protocollo d'Intesa.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti convengono sull'obiettivo di estendere l'iscrizione alla Quas dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico. aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Quas provvederà a effettuare. entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all'impatto economico. regolamentare e gestionale sull'attuale assetto della Cassa.
Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.

ART. 13
Investimenti formativi

Al fine di valorizzare l'apporto dei quadri e il loro sviluppo professionale e per mantenere nel tempo la loro partecipazione ai processi produttivi e gestionali, le Parti convengono sull'opportunità di favorire la realizzazione di adeguati investimenti formativi, anche attraverso l'attivazione di progetti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al dialogo sociale.
Analogo impegno viene assunto per quanto concerne i sistemi di comunicazione, al fine di trasferire a tali figure professionali tutte le conoscenze relative all'impresa.
Quanto sopra indicato verrà realizzato in coerenza con gli impegni assunti nel titolo VI-B, prima parte, del presente contratto e favorendo la parità di sviluppo professionale del personale femminile nell'impresa. Le Parti si impegnano a realizzare un istituto, avente lo scopo di offrire ai quadri opportunità di formazione nell'ambito delle finalità di cui al primo comma. A tal fine, a decorrere dall'1.1.1995, le Parti destineranno un contributo annuo di L. 80.000 (ottantamila), di cui L. 50.000 (cinquantamila) a carico dell'azienda e L. 30.000 (trentamila) a carico del lavoratore, da versare secondo le modalità che verranno determinate.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di quadro e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.

ART. 13-BIS
Osservatorio

Le parti convengono di istituire presso il quadrifor. Istituto per la formazione dei quadri, un Osservatorio nazionale composto pariteticamente da Confcommercio. Filcams-Cgil. Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil al fine di elaborare indagini e rilevazioni sull'occupazione nazionale dei quadri nel settore. progetti professionali di formazione. aggiornamento e riqualificazione, anche con riferimento a nuove professionalità.

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TITOLO III
Assunzione

ART. 14
Assunzione

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:

a) la data di assunzione;

b) la durata del periodo di prova;

c) la qualifica del lavoratore;

d) il trattamento economico.

ART. 15
Documentazione

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;

c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;

d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;

e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;

f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano sprovvisti;

g) libretto di «idoneità sanitaria» per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14 legge 30 aprile 1962, n. 283, e all'art. 37 DPR 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge stessa.

h) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;

i) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia indennizzati nel periodo che precede la data di assunzione, dell'anno di calendario in corso;

l) dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638;

m) eventuali altri documenti e certificati.

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti e a restituirli all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 16
Esclusione dalle quote di riserva

Ai sensi del secondo comma dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991 n. 223, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli quadro, 1°, 2°, 3°, nonché 4° e 5° a condizione che questi ultimi abbiano già prestato servizio presso imprese del terziario e siano stati interessati da processi di mobilità, crisi aziendale o diminuzioni di organico.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge n. 223/1991, saranno computabili ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25 citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.

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TITOLO IV
Periodo di prova

ART. 17
Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

Quadri e primo livello

6 mesi

Secondo e terzo livello

60 giorni

Quarto e quinto livello

45 giorni

Sesto e settimo livello

30 giorni



Ai sensi dell'art. 4, del RDL 13 novembre 1924 n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto e ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono, nel loro complesso, una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

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TITOLO V
Apprendistato

PREMESSA

Le parti. considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea. alla luce delle nuove normative introdotte a seguito del patto per il lavoro del 24 settembre 1996. della legge 19 luglio 1997 n.196 in materia di promozione dell'occupazione. e in particolare in adempimento all'art. 16 che disciplina l'apprendistato. riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali. anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
A tal fine le parti. condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione. come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Le parti si impegnano. altresì. a realizzare e a presentare congiuntamente un progetto pilota, da finanziarsi tramite il Fondo sociale europeo. e/o altre risorse nazionali allo scopo stanziate per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi dell'apprendistato.
In questo quadro le parti concordano sulla necessità che il ministero del lavoro e le regioni si attivano per un'adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni .

ART. 18
Sfera di applicazione

L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel quarto e quinto livello, con le seguenti eccezioni:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di «archivista» e «protocollista»),
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di «dattilografo") purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
c) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
L'apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell'art. 9, RDL 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dagli Istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942, n. 86, ovvero di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

ART. 19
Proporzione numerica

Ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni 3 lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non è ammesso.
Secondo quanto disposto dall'art. 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è tuttavia consentita l'assunzione fino a tre apprendisti anche nelle aziende che abbiano fino a otto lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in quelle nelle quali il lavoro e svolto dall'imprenditore, e dai suoi familiari senza l'ausilio di personale subordinato.

ART. 20
Limiti d'età

Le parti convengono che. in applicazione di quanto previsto dall'art. 16. primo comma. della legge 196/97 possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24. ovvero 26 nelle aree indicate nel citato primo comma dell'art. 16. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti e il diciottesimo anno compiuto.

ART. 21
Assunzione

Il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che esse potranno conseguire al termine del rapporto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di snellire le procedure burocratiche attualmente in vigore relative al rilascio della autorizzazione dell'ispettorato del lavoro per l'avviamento dell'apprendista. valorizzando il ruolo degli enti bilaterali.

ART. 22
Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti e fissata in 30 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.

ART. 23
Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a un anno.

ART. 24
Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle proprie dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per divenire lavoratore qualificato;

b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;

c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;

e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

f) di informare periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a sei mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.

Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

ART. 25
Doveri dell'apprendista                    TORNA INDICE

L'apprendista deve:

a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

b) prestare la sua opera con la massima diligenza;

c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;

d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

ART. 26
Trattamento normativo

L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 24, seconda parte, sono comprese nell'orario di lavoro.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione di cui all'art. 31 e seguenti. Seconda parte. ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all'art. 28-ter. seconda parte e le durate di cui agli artt. 28. 29 e 30-quinquies seconda parte.
Sono fatti salvi. altresì, gli accordi in materia già esistenti alla di stipula del presente accordo.

ART. 27
Trattamento economico

Le retribuzioni degli apprendisti risultano costituite dalle seguenti componenti:
Paga base tabellare:
- per la prima metà del periodo di apprendistato il 70% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati;
- per al seconda metà del periodo di apprendistato 1'85% della paga base tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati.
Indennità di contingenza:
- secondo le misure e le modalità previste dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38.
Alla fine dell'apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato o per la quale ha svolto l'apprendistato.

ART. 27-BIS
Malattia

Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto:
- per i primi tre giorni di malattia. limitatamente a tre eventi morbosi in ragione d'anno, a un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
- in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso. entro i limiti di cui all'art. 93. seconda parte. a un'indennità a carico del datore di lavoro. pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal termine del terzo mese dall'inizio del rapporto di lavoro.

ART. 28
Durata dell'apprendistato

Salvo quanto previsto dall'art. 29, seconda parte, il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 18 mesi per le qualifiche comprese nel quarto livello. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro dieci giorni alla competente sezione circoscrizionale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente sezione circoscrizionale i nominativi degli apprendisti di cui, per qualunque motivo, sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.

ART. 28-TER
Formazione: durata

L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale. la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità.

Titolo di studio

Ore di formazione
medie annue

Scuola dell'obbligo

 120

Attestato di qualifica professionale

 100

Diploma di scuola media superiore

 80

Diploma universitario

 60

Diploma di laurea

 60

TORNA INDICE

Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro. così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

ART. 28 QUATER
Formazione: contenuti

Per la formazione degli apprendisti ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1999. attuativo dell'art. 16 della legge 196/97, le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente Ccnl.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2 lett. a) del decreto del ministro del lavoro 8 aprile 1998. dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel decreto ministeriale 20 maggio 1999 e articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali:
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro;
- secondo il modello sperimentale (allegato 1) che costituisce parte integrante del presente accordo.
I contenuti di cui all'art. 2 lett. b) del decreto del ministro del lavoro 8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi individuati nel decreto ministeriale 20 maggio 1999:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale:
- conoscere e saper applicare le basi tecniche scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale:
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto secondo il modello sperimentale (allegato 2) che costituisce parte integrante del presente accordo.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
Le parti firmatarie del presente accordo considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province e associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti. con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli enti bilaterali.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti, considerato il carattere sperimentale del presente accordo, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita commissione per la definizione dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'ente bilaterale nazionale del terziario.

ART. 28-QUINQUIES
Tutor

Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 196/97 e dell'art. 4. del DM 8 aprile 1998 per i lavoratori impegnati in qualità di tutore. comprendendo fra questi anche i titolari. o i loro familiari coadiutori, delle imprese con meno di 15 dipendenti.

ART. 29
Durata dell'apprendistato nel settore alimentare e prootti freschi

Nelle aziende o singoli reparti di esse del settore alimentare che trattano prodotti freschi e non, da vendersi a taglia e peso, il periodo di apprendistato per il raggiungimento delle qualifiche di cui al n. 23 del quarto livello è fissato in 36 mesi.
A1 livello di competenza tra le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali, possono essere realizzate intese, da trasmettersi agli enti bilaterali interessati e all'Osservatorio nazionale, che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti all'art. 28, seconda parte, fino a un massimo di 36 mesi.
Ferma restando ogni altra norma vigente in materia, nelle aziende commerciali di lane sudicie e lavate, seme bachi, cascami di seta, fibre tessili varie e stracci, la durata massima dell'apprendistato per le qualifiche già comprese nelle ex categorie D e E non potrà superare i 9 mesi se l'apprendista non abbia compiuto il diciottesimo anno di età e i 6 mesi se l'apprendista abbia compiuto il diciottesimo anno di età.
I datori di lavoro che intendono assumere apprendisti in base agli accordi previsti dal precedente secondo comma debbono presentare prima dell'inoltro della richiesta di autorizzazione all'ispettorato del lavoro domanda alla specifica commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 16 prima parte, competente per territorio, la quale, esaminate le condizioni obiettive relative al rapporto di apprendistato, esprime parere vincolante di congruità.

ART. 30
Rinvio alla legge

Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti si danno atto che nella provincia di Bolzano l'istituto dell'apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.

ART. 30-BIS
Percentule di conferma

La disciplina di cui agli articoli 30-ter. 30-quater e 30-quinquies non è applicabile ai datori di lavoro che, al momento della domanda alla specifica commissione dell'ente bilaterale prevista dai medesimi articoli. risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato, stipulato ai sensi degli articoli 30-quater e 30-quinquies, sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi. quelli licenziati per giusta causa e quelli che. al termine del rapporto di apprendistato. abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

ART. 30-TER
Sfera di applicazione

L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel terzo, quarto e quinto livello della classificazione del personale. con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21). 23) e 24) del quinto livello. È inoltre ammesso per le seguenti qualifiche e mansioni appartenenti al secondo livello (n. 3, n. 4, n. 5, n. 13, n. 18, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, n. 38) con esclusione delle figure con funzione di coordinamento e controllo. è inoltre ammesso per quelle individuate nei punti nn. 1), 6) e 18) del sesto livello. Al secondo livello di contrattazione potranno essere individuate ulteriori figure professionali appartenenti al II e al VI livello. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti debbono presentare. prima dell'inoltro della richiesta dell'autorizzazione all'ispettorato del lavoro. domanda alla specifica commissione dell'ente bilaterale. prevista dall'art. 16. prima parte. competente per territorio. la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal Ccnl in materia di apprendistato e ai programmi di formazione indicati dall'azienda.
Ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 16. secondo comma. della legge n. 196/97 è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. con i limiti di un impegno formativo ridotto. così come previsto dall'art. 28-ter.

ART. 30-QUATER
Proporzioe numerica

Considerato che la legge 19.7.97 n. 196. prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione. le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente. ai sensi dell'art. 21 della legge 56/87. l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati. o ne ha meno di 3. può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

ART. 30-QUINQUIES
Durata

In alternativa a quanto previsto dal precedente articolo 28. il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

II livello

36 mesi

III livello

36 mesi

IV livello

36 mesi

V livello

24 mesi

VI livello

12 mesi


Ai fini dell'applicazione del presente articolo i datori di lavoro devono presentare. prima dell'inoltro della richiesta dell'autorizzazione all'ispettorato del lavoro. copia della stessa alla specifica commissione dell'ente bilaterale; prevista dall'art. 16. prima parte. competente per territorio. la quale esprimerà il proprio parere di conformità. Al livello di competenza tra le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali. possono essere realizzate intese, da trasmettersi agli enti bilaterali interessati e all'osservatorio nazionale. che determinino. per specifiche figure professionali. periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dal presente articolo.
Per gli apprendisti assunti prima della data di sottoscrizione del presente accordo valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.
Sono fatte salve altresì maggiori durate previste dalla contrattazione di secondo livello già vigenti.

NOTA A VERBALE

Per tutto ciò che non è diversamente regolato dalla presente parte speciale valgono le norme contrattuali contenute nella parte generale in materia di apprendistato.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione delle norme concernenti i contratti di formazione lavoro e i contratti di apprendistato con le disposizioni in corso di emanazione ai sensi dell'art. 45. della legge n. 144 del 17 maggio 1999.

TORNA INDICE

TITOLO VI
Orario di lavoro

ART. 31
Orario normale settimanale

La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende commerciali, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai successivi due commi.
Per i dipendenti da gestori impianti di distribuzione di carburanti l'orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali e per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione l'orario di lavoro è fissato in 42 ore settimanali.
A decorrere dal 1° dicembre 1997 per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali l'orario di lavoro è fissato in 41 ore settimanali.
Tale orario settimanale si realizza attraverso l'assorbimento di 24 ore di permesso retribuito di cui al terzo comma dell'art. 68, seconda parte.
A decorrere dal 1° dicembre 1998 per i dipendenti di cui al quarto comma del presente articolo l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, fermo restando l'assorbimento di 24 ore di cui al comma precedente. Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa. Non sono considerati come lavoro effettivo: il tempo per recarsi al posto di lavoro; i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda; le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

ART. 32
Articolazione dell'orario settimanale

In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 34, seconda parte, anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:

a.1) 40 ore settimanali.
Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti quattro ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le commissioni paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni.
Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, l'orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.
Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare, in sede di commissione di cui al II comma della presente lettera a. 1), la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un'intera giornata di riposo.

a.2) 40 ore settimanali con opzione e utilizzo di flessibilità.
Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall'art. 35, seconda parte, il monte ore di permessi di cui al III comma dell'art. 68l seconda parte, sarà, per l'anno di riferimento, incrementato di otto ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall'art. 68, seconda parte.

b) 39 ore settimanali.
Si realizza attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al terzo comma dell'art. 68, seconda parte.
Le rimanenti ore di cui all'art. 68, seconda parte, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l'applicabilità dell'art. 36, seconda parte.

c) 38 ore settimanali.
Si realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al primo comma dell'art. 68, seconda parte, e 56 al terzo comma dell'art. 68, seconda parte.
Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell'art. 68, seconda parte, ferma restando l'applicabilità dell'art. 35, seconda parte.

ART. 33
Orario medio settimanale per specifiche tipologie

Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 31, seconda parte, le aziende che esercitano l'attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, cash & carry e ipermercati realizzeranno l'articolazione dell'orario medio settimanale di 38 ore, utilizzando le 56 ore di permessi di cui all'art. 68, terzo comma, seconda parte, e le ulteriori 16 ore di cui al successivo quarto comma dell'art. 68, seconda parte.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali vigenti in materia alla data di stipula del presente contratto.
Per le aziende che esercitano l'attività di vendita al pubblico secondo le tipologie di cui al primo comma del presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente contratto non applichino l'articolazione dell'orario medio settimanale di 38 ore ivi prevista, tale regime medio settimanale sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 1996, fatte salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.
Per le catene di discount che occupino più di 400 dipendenti l'applicazione del primo comma di cui al presente articolo avverrà con le seguenti gradualità:
- dal 1° luglio 1996 distribuzione dell'orario di lavoro medio settimanale su 39 ore attraverso l'assorbimento di 36 ore di permessi retribuiti di cui all'art. 68;
- dal 1° luglio 1997 distribuzione dell'orario di lavoro medio settimanale su 38 ore attraverso l'assorbimento di ulteriori 36 ore di permessi retribuiti di cui all'art. 68 (per complessive 72 ore); sono fatte salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.

ART. 33-BIS
Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro

Le ore di lavoro eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro di cui all'art. 32, seconda parte. lettere b) e c) e all'art. 33. seconda parte. fino al raggiungimento dell'orario normale settimanale previsto dall'art. 31 seconda parte. verranno retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 60. seconda parte.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Il nuovo sistema di calcolo di cui al presente articolo decorre dall'1.1.2000.

ART. 34
Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale

L'eventuale variazione dell'articolazione dell'orario in atto, tra quelle previste al precedente art. 32, seconda parte, che deve essere realizzata dal datore di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda, sarà comunicata entro il 30 novembre di ciascun anno, dal datore di lavoro ai dipendenti interessati secondo le modalità di cui al successivo art. 38, seconda parte, e contestualmente, per iscritto, all'Osservatorio della provincia di competenza, di cui all'art. 86, prima parte, tramite la corrispondente associazione territoriale aderente alla Confesercenti.
L'articolazione dell'orario settimanale prescelta avrà vigore dal primo gennaio dell'anno successivo e, al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione dell'orario, avrà validità annua.
Nel corso degli incontri di cui all'art. 16, prima parte, i dati aggregati relativi all'applicazione di quanto sopra, articolati per settore, saranno oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali anche al fine di consentire il confronto di cui all'ultimo capoverso dell'art. 14, prima parte.

ART. 35
Flessibilità dell'orario

Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 12, prima parte, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino a un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

ART. 35-BIS
Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva A)

Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 12, prima parte e di quanto stabilito in materia di accordi territoriali dall'art. 14 prima parte Ccnl. per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa de]l'azienda questa potrà realizzare. in aggiunta alle ipotesi di cui al precedente art. 35, seconda parte, i seguenti regimi di orario con le seguenti modalità:
1. per le aziende di cui all'art. 32. lett. a. 2). seconda parte:
superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto. in luogo di quanto previsto dall'art. 32, lett. a.2), seconda parte. un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68, seconda parte, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
2. per le aziende di cui all'art. 32, lett. b) e c), seconda parte:
superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68. seconda parte. pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive. l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore e utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

ART. 35-TER
Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva B)

Nell'ambito del secondo livello di contrattazione. per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, le aziende di cui all'art. 32 lett. A.2), b) e c) potranno realizzare accordi. in aggiunta alle ipotesi di cui al precedente art. 35. seconda parte. sui seguenti regimi di orario con le seguenti modalità:

1. superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane:

2. superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.

Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1. Verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68. seconda parte. pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2. Verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68. seconda parte. pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive. l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno. una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore e utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

ART. 35 QUATER
Procedure

Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale. sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale .
Resta inteso che. per quanto riguarda il lavoro straordinario nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale. esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana.
In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 35-bis e ter, le ore di maggior lavoro prestare e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con ]a maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 59 seconda parte.
Al fine di consentire il confronto di cui al primo comma degli artt. 35-bis e ter, Seconda parte. le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle Rsu/Rsa e alle oo.ss. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'ente bilaterale competente per territorio.
L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, un congruo preavviso. ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli art. 35-bis e 35-ter. seconda parte. per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

ART. 35-QUINQUIES
Banca delle ore

Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma degli artt. 35-bis e 35-ter, seconda parte, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:
- i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi. non dovranno superare la percentuale del 106% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti. tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato:
- i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di quattro o otto ore;
- per rispondere a particolari esigenze aziendali. diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca. con i relativi movimenti.
Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.

ART. 35-SEXIES

I riposi compensativi nonché i permessi retributivi aggiuntivi di cui agli articoli 35-bis e 35-ter non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione. permessi e ferie.
Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi in essere in materia di flessibilità.

ART. 36
Decorrenza dell'orario di lavoro per i lavoratori comandati fuori sede

Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi. ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa. il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore. in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione. per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto. di vitto e di pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nell'ultimo comma del successivo art. 86, seconda parte.

ART. 37
Orario di lavoro per i fanciulli e gli adolescenti

L'orario dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e 30 minuti.

ART. 38
Fissazione dell'orario

Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda. Ai sensi dell'art. 12 del RD 10 settembre 1923, n. 1955, l'articolazione dell'orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato. Gli orari di lavoro praticati nell'azienda devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all'ispettorato del lavoro.

ART. 39
Disposizioni speciali

Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, e cioè i gerenti i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio e i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale, che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi a esso affidati, presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:
- la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda parte, per le ore prestate di domenica;
- la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte, e la maggiorazione del 30% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda parte, per le ore di lavoro straordinario prestate nelle festività;
- la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte, e la maggiorazione del 50% da calcolare su]la quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda parte, per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio.
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell'inventario dell'anno.

NORMA TRANSITORIA

Il sistema di computo di cui al presente articolo decorre dal 1° novembre 1984.

ART. 40
Lavoratori discontinui

La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:

1) custodi;

2) guardiani diurni o notturni;

3) portieri;

4) personale addetto alla estinzione degli incendi;

5) uscieri;

6) personale addetto al carico e allo scarico;

7) commessi di negozio, nei comuni fino a 5 mila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco del rispettivo comune);

8) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;

9) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro e fatta salva la normativa prevista dall'art. 110 seconda parte, in tema di mansioni promiscue.

L'orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le 35 ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i 15 anni; le otto giornaliere e le 40 settimanali, per i minori tra i 15 e i 18 anni.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.
Resta inteso altresì che eventuali modifiche delle condizioni contrattualmente definite in tema di orario di lavoro potranno avvenire solo previo confronto in sede aziendale in base all'art. 12, prima parte, sulla contrattazione aziendale.

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TITOLO VII
Part time

ART. 41
Premessa

Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta a esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.

ART. 42
Rapporto a tempo parziale

L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto (1), nel quale siano indicati:

1) il periodo di prova per i nuovi assunti;

2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda. La prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di otto ore settimanali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell'Ente bilaterale territoriale.

3) Il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a quattro ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata

NORMA TRANSITORIA

In caso di nuove assunzioni a tempo parziale con orario di lavoro settimanale pari al limite minimo di cui al punto 2). lettera a). i lavoratori già in forza occupati nello stesso profilo professionale. con orario tra 12 e 15 ore. avranno priorità di accesso nella posizione.
La priorità indicata al comma precedente si applica altresì ai lavoratori assunti per la durata di otto ore ai sensi del presente articolo dal momento in cui cessa la condizione di studente.
Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.

ART. 43
Genitor di portatori di handicap

I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.

ART. 44
Disciplina del raporto a tempo parziale

Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi.

a) volontarietà di entrambi le parti;

b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;

c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale ò viceversa dei lavoratori già in forza rispetto a eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni

d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;

e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata.

ART. 45
Relazioni sindacali aziendali

Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti.

ART. 45-BIS
Lavoro ripartito

Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata. Il contratto. stipulato in forma scritta. deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero. settimanale. mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati. ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente. in qualsiasi momento. la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro. Conseguentemente. la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. Gli accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidamente obbligati. Entro il 20 febbraio di ogni anno. le imprese comunicheranno all'Ente bilaterale territoriale. il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente. utilizzando il modello appositamente predisposto dall'ente stesso.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti. in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito. cui assegnano carattere sperimentale. si impegnano a esaminare gli effetti in occasione del rinnovo del Ccnl.

ART. 46
Riproporzionamento

Ai sensi del punto 3, dell'art. 42, seconda parte, il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto e il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto. Con riferimento ai punti 2 e 3 dell'art. 42, seconda parte, verrà adottato lo stesso criterio di proporzionalità anche per quanto riguarda il periodo di comporto.

ART. 47
Quota giornaliera della retribuzione

Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile determinato ai sensi dell'art. 46, seconda parte, per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, seconda parte.

ART. 48
Quota oraria della retribuzione

Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario previsto all'art. 118, seconda parte.

ART. 49
Festività

Fermo restando quanto previsto all'art. 116 seconda parte, in caso di coincidenza di una delle festività di cui all'art. 64, seconda parte, con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte.

ART. 50
Permessi retribuiti

Fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui all'art. 68, seconda parte, con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 46, seconda parte.

ART. 51
Ferie

Conformemente a quanto previsto all'art. 69, seconda parte, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie. Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.

ART. 52
Permessi per studio

Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retribuito di cui agli artt. 77 e 80, seconda parte, è determinato utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 46, seconda parte.

ART. 53
Lavoro supplementare

Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 5, legge 863/84, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, nella misura di 120 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
compilazione degli inventari e dei bilanci o analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale;
- particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale in ragione di anno, con una prestazione che si articola per uno o più mesi a tempo pieno è consentita, durante tali periodi, la effettuazione di lavoro straordinario.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115 seconda parte, secondo le modalità previste dall'art. 118 a), seconda parte, e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%. comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte.
Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni altro istituto. Ferma restando l'applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti .
Saranno valide altresì intese a livello territoriale, aziendale o di unità che, alla luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a quelle di cui sopra, prevedano quantità superiori a quelle indicate al 2° comma del presente articolo.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.

ART. 54
Registro del lavoro supplementare

Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle organizzazioni sindacali regionali, provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale associazione imprenditoriale, con l'obiettivo di consentire alle parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l'utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Ciò in rapporto all'organizzazione del lavoro o alle cause che l'abbiano reso necessario.
Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

ART. 55
Mensilità supplementari
(13a E 14a)

Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo della 13a e della 14a mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 46 seconda parte. Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui all'articolo 115, seconda parte, spettante all'atto della corresponsione.

ART. 56
Preavviso

I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa.
Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

ART. 57
Relazioni sindacali regionali

Nel corso degli incontri previsti a livello regionale dall'art. 13, prima parte, si procederà all'esame delle problematiche connesse all'istituto del rapporto a tempo parziale, considerando la specificità del settore.

ART. 57-BIS
Part-time post maternità

Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età. le aziende accoglieranno. nell'ambito del 2% della forza occupata nell'unità produttiva. in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati. la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 30 a 49 dipendenti tale richiesta spetta a un solo lavoratore nel corso dell'anno.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
Per far fronte alla minore prestazione che si determina in tal modo, le aziende potranno fare ricorso a contratti a termine di durata pari al periodo di riduzione della prestazione lavorativa. anche superando le percentuali e la durata previste dalle assunzioni con contratto a tempo determinato di cui all'art. 21 lett. a). prima parte. del presente contratto.

ART. 58
Condizioni di miglior favore

Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.

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TITOLO VIII
Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno

ART. 59
Norme generali per il lavoro straordinario

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.
Per i dipendenti da aziende di distribuzione di carburante, per lavoro straordinario si intende quello prestato dal singolo lavoratore oltre l'orario di lavoro stabilito dal secondo e terzo comma del precedente art. 31, seconda parte.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, RDL 15 marzo 1923, n. 692, e dell'art. 9 del relativo regolamento .

ART. 60
Maggiorazioni per lavoro straordinario

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, RDL 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 31, seconda parte, del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di. cui all'art. 115, seconda parte, e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda parte:
- 15% (15 per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;
- 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale.
Salvo quanto disposto dal successivo art. 66, seconda parte, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte, e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda parte.
Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio, verranno retribuite con la quota della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte, e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda parte.
Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

NORMA TRANSITORIA

Il sistema di computo di cui al presente articolo decorre dal 1° novembre 1984.

ART. 61
Registro del lavoro straordinario

Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle organizzazioni sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale associazione imprenditoriale.
Il registro di cui al presente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.

NORMA TRANSITORIA

Le parti stipulanti si impegnano a favorire l'applicazione della normativa del presente titolo nello spirito informatore della stessa.
Le organizzazioni sindacali provinciali e le associazioni provinciali a carattere generale aderenti alla Confesercenti si incontreranno, almeno una volta all'anno, per l'esame della situazione generale, anche in relazione a eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente titolo.

ART. 62
Lavoro ordinario noturno

A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte, maggiorata del 15%.
La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte.

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TITOLO IX
Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti

ART. 63
Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento. Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

ART. 64
Festività

Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:

Festività nazionali
1) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione
2) 1° maggio - Festa dei lavoratori

Festività infrasettimanali
1) il 1° giorno dell'anno
2) l'Epifania
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua
4) il 15 agosto - festa dall'Assunzione
5) il 1° novembre - Ognissanti
6) 1'8 dicembre - Immacolata concezione
7) il 25 dicembre - Natale
8) il 26 dicembre - S. Stefano
9) la solennità del patrono del luogo ove si svolge il lavoro.

 

In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie e occasionali senza carattere di continuità. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera, qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione, nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte.
Per la festività civile la cui celebrazione e stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54 ( 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

ART. 65
Retribuzione delle prestazioni festive

Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente art. 64, seconda parte, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 60 e 118, seconda parte, di;questo stesso contratto.

ART. 66
Retribuzioni per le prestazioni effettuate nel giorno di riposo settimanale di legge

Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 470, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda parte, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 67
Lavoro ordinario domenicale per gli impianti di distribuzione di carburante autostradali

Ai dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, effettuino il riposo settimanale di legge in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 10% (dieci per cento) della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda parte.
La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente articolo ha decorrenza dal 1° gennaio 1995.

ART 68
Permessi retribuiti

Gruppi di quattro o di otto ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del DPR 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dal 1° gennaio 1980.
I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva. Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali per le aziende fino a 15 dipendenti .
Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di ore:
- 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1992
- 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1993
- 8 ore a decorrere dal 1° gennaio 1994.
Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a.2) b) e c) dell'art. 32 seconda parte.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto, di cui all'art. 115, seconda parte, in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, la gravidanza e il puerperio, l'assenza facoltativa post-partum, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva .

CHIARIMENTO A VERBALE

Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 64, seconda parte, sostituiscono a tutti gli effetti quanto previsto dall'accordo interconfederale 16 maggio 1977, sulle festività abolite.

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Le norme di cui al presente art. 68 si applicano ai quadri e al personale di cui al primo comma dell'art. 39, seconda parte.
Per le aziende che avessero interpretato la presente norma in modo difforme, viene fatta salva la prassi finora adottata e le presenti disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.1995.

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TITOLO X
Ferie

ART. 69
Ferie

I1 personale di cui al presente contratto ha diritto a. un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia.
Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore.

CHIARIMENTO A VERBALE

Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 115, seconda parte.

ART. 70
Funzioni pubbliche elettive

In conformità alla vigente legge 21 marzo 1990 n. 53, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della repubblica o delle regioni, coloro che adempiono a funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente comma sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

ART. 71
Determinazione periodo di ferie

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre, eccettuate le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio, nonché le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze fresche che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell'anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.
I turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo a eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.
I1 decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno atto che, anche con riferimento alla normativa di cui al presente articolo, restano fermi gli obblighi di cui ai successivi art. 91, 1° comma, e 150, 1° comma, seconda parte.

ART. 72
Normativa retribuzione delle ferie

Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto, di cui all'art. 115, seconda parte.
Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto.
Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sia in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
Se il dipendente retribuito a provvigione. è in ferie e viene sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto a una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto.

ART. 73
Normativa per la cessazione del rapporto

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

ART. 74
Richiamo lavoratore in ferie

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare, eventualmente, al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.

ART. 75
Irrinunciabilità

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

ART. 76
Registro ferie

Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 61, seconda parte, per il lavoro straordinario
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

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TITOLO XI
Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa

ART. 77
Congedi retribuiti

In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dai permessi individuali di cui all'art 68 seconda parte ovvero, ove esauriti, dalle ferie.
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300 hanno diritto a usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri cinque giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all'anno, per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).

ART. 78
Aspettativa non retribuita

In presenza di gravi e comprovati motivi, il lavoratore ha diritto a un periodo di aspettativa non retribuita, non frazionabile e non ripetibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi. In tal caso, il datore di lavoro potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con assunzione a tempo determinato da non computarsi ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 21-A) prima parte.
Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compresa l'anzianità di servizio.
In caso di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi la parte che ne abbia interesse potrà far ricorso alla commissione paritetica territoriale di conciliazione e al collegio arbitrale di cui agli artt. 17 e 17-bis, prima parte.

ART. 79
Congedo matrimoniale

Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di 15 giorni di calendario. Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.
I1 lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.
Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è considerato a ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte.

ART. 80
Dirito allo studio

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore commerciale, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento o di diplomi universitari o di laurea.
I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio, a decorrere dal 16 ottobre 1976, moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto a un solo lavoratore nel corso dell'anno .
In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, a un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3° comma e 5° comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
Dei permessi di cui al II comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.
È demandato alle organizzazioni territoriali aderenti alle organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al 1° comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.
Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 77, seconda parte, si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.

ART. 81
Aggiornamento professionale personale
Direzione esecutiva

Al fine di agevolare l'esercizio delle attribuzioni proprie dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, verrà favorita la partecipazione degli stessi a iniziative di aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle competenze richieste dal ruolo.

ART. 82
Aspettativa per tossicodipendenza

I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità, per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile. Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in cui l'autorità sanitaria competente (Sert) ne certifichi la necessità.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.

ART. 83
Congedi e permessi per handicap

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 423, e cioè:

a) il periodo di astensione facoltativa postpartum fruibile fino ai tre anni di età del bambino;

b) in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'Inps;

c) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'Inps anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.

Le agevolazioni di cui ai punti a), b), e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Ai permessi di cui ai punti b) e c) che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della legge 1204/71, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge 1204/1971.
Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di handicappato, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazioni di gravità.
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata, può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni e alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

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TITOLO XII
Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile

ART. 84
Chiamata alle armi

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal DLCPS 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.
Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro è risolto.
Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso.
A decorrere dal 1° giugno 1982, e fino al 31 marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art 2120 cc, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n.297, a decorrere dal 1° aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione di cui all'art. 113, seconda parte, alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. Nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nella anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa.
Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine e di assunzione per lavoratori stagionali o saltuari.
Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1972 n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonché per effetto della legge 26 febbraio 1987, n 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della legge stessa.

ART. 85
Richiamo alle armi

In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.
Tale periodo va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore fino alla data del 31 maggio 1982, nonché degli scatti di anzianità e del preavviso.
A decorrere dal 1° giugno 1982 e fino al 31 marzo 1987, il periodo di richiamo alle armi è considerato utile per trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cc, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere dal 1° aprile 1987, durante il periodo di richiamo alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione di cui all'art. 113 seconda parte, alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653. Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.
Al fine del richiamo, sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.
Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.
Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:

a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;

b) in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;

c) durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio;

d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

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TITOLO XIII
Missioni e trasferimenti

NOTA A VERBALE

Le Parti convengono di costituire una commissione di studio in materia di missioni e trasferte che dovrà elaborare proposte da sottoporre alle Parti stesse entro la scadenza del I biennio del presente contratto collettivo al fine di adeguare la normativa contrattuale vigente alle modificazioni settoriali e organizzative in corso.

ART. 86
Missioni

L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.
In tal caso al personale, fatta eccezione per gli operatori di vendita, compete:

1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;

2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;

3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche e altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;

4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte.

Qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
In luogo delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di cui al terzo comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a pie di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.
Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 86, seconda parte, del presente contratto è stata convenuta in applicazione del principio della facoltà di adozione di convenzioni speciali, previste e ammesse dall'art. 57 del Ccnl 28 giugno 1958 e dell'articolo 57 del Ccnl 31 luglio 1970.

ART. 87
Trattamento retributivo trasporto merci

Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 86, seconda parte, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura:

a) 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte, per le assenze da 9 a 11 ore;

b) in luogo della precedente aliquota, 1'80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte, per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore;

c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte, per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore.

ART. 88
Trasferimenti

I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:

a) al lavoratore che non sia capofamiglia:
1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;
2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall'art. 86, seconda parte, ovvero un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;

b) al lavoratore che sia capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per se e per le persone di famiglia;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per se e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio sostenute dal lavorare per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare. Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco.

Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a otto giorni dopo l'arrivo del mobilio. Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di nove mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.

ART. 89
Disposizioni per i trasferimenti

A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da una unità aziendale a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

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TITOLO XIV
Malattie e infortuni

ART. 90
Malattia

Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.

ART. 91
Normativa

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 90, seconda parte, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 148 e 151, seconda parte, del presente contratto.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo. In caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 137 e 138, seconda parte, del presente contratto.
Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 148 e 151, seconda parte, del presente contratto.
Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli istituti competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.

ART. 92
Obblighi del lavoratore

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore l7,00 alle ore 19,00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del precedente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n.638, quattordicesimo comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.
In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste agli artt. 148 e 151, seconda parte, del presente contratto.

ART. 93
Periodo di comporto

Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 137 e 138, seconda parte, del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 99, seconda parte.
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto e al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

ART. 94
Trattamento economico di malattia

Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

a) a una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'Inps ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'Inps, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

b) a una integrazione dell'indennità a carico dell'Inps da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) l00% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
3) 100% (cento per cento%) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto, ai sensi dell'art. 2, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'Inps non corrisponde, per qualsiasi, motivo le indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'Inps in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 96 e 100, seconda parte, né agli apprendisti.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Il sistema di computo delle integrazioni a carico del datore di lavoro decorre dal 1° aprile 1987.

ART. 95
Infortunio

Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Per la conservazione del posto di lavoro e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli artt. 46, 93, 99 e 99-bis.

ART. 96
Trattamento economico di infortunio

Ai sensi dell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte, per la giornata in cui avviene l'infortunio. A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio su lavoro, una integrazione all'indennità corrisposta dall'Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:

1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);

2) 90% (novanta per cento), per i giorni dal 5° al 20°;

3) l00% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

Per retribuzione giornaliera si intende la quota della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte.
Per gli apprendisti le misure previste dai punti 2) e 3) del precedente comma sono fissate rispettivamente nell'80% nel 90%.
L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'Inail non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Il sistema di computo delle integrazioni a carico del datore di lavoro decorre dall'1.4.1987.

ART. 97
Quota giornaliera per malattia e infortunio

Durante i periodi di malattia e infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte, stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall'Inps e dall'Inail.

ART. 98
Festività

Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto a una indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell'Inps e dell'Inail, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte.

ART. 99
Aspettativa non retribuita per malattia

Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall'art. 93, seconda parte, del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a.r. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per la malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione. Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa. Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 93, seconda parte; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

ART. 99-BIS
Aspettativa non retribuita per infortunio

Nei confronti dei lavoratori infortunati sul lavoro. assenti per invalidità temporanea assoluta. la conservazione del posto oltre il periodo massimo di 180 giorni fissato dagli articoli 93 e 95. seconda parte. sarà prolungata a richiesta del lavoratore. per un periodo di aspettativa non retribuita. per tutta la durata dell'infortunio.
L'aspettativa spetta fino alla cessazione della corresponsione dell'indennità di inabilità temporanea da parte dell'Inail. a condizione che siano esibiti regolari certificati medici e idonea documentazione comprovante il permanere dello stato di inabilità temporanea assoluta.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui ai precedenti commi dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a.r. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma.
Al termine del periodo di aspettativa di cui al presente articolo. perdurando l'assenza. il datore di lavoro potrà procedere alla risoluzione del rapporto ai sensi del precedente art. 93. seconda parte: il periodo stesso è considerato utile ai soli fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto limitatamente ai primi 120 giorni del periodo di aspettativa.

ART. 100
Tubercolosi

I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria Tbc o dello stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione` del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14 dicembre 1970, n. 1088. Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito alla idoneità stessa decide in via definitiva il direttore del presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86. Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.

ART. 101
Rinvio alle leggi

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

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TITOLO XV
Gravidanza e puerperio

ART. 102
Astensione dal lavoro

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
- per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
- per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
- per i tre mesi dopo il parto;
- per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
In applicazione e alle condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 972 dell'11 ottobre 1988, per le lavoratrici madri addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri il periodo di astensione obbligatoria post partum è fissato in sette mesi.
Il diritto di cui alla lettera c) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, legge 9 dicembre 1977 n. 903 alle condizioni previste nello stesso articolo, nonché in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 19 gennaio 1987 ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità.
Il diritto di cui alla lettera d) è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo.
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell'art. 4, DPR 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione.
Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a), b), c) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie e al trattamento di fine rapporto. Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computato nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, e alle mensilità supplementari. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto a una indennità pari rispettivamente all'80% e al 30% della retribuzione, posta a carico dell'Inps dall'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Per i soli periodi indicati nei punti a). b) e c) del primo comma del presente articolo. l'indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. salvo che l'indennità economica dell'Inps non raggiunga un importo superiore. a decorrere dall'1.1.2000 e il 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. salvo che l'indennità economica dell'Inps non raggiunga un importo superiore. a decorrere dall'1.2.2001, ferma restando l'indennità pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria anticipata di cui all'art. 5 della legge 1204/71.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'Inps, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, legge 29 febbraio 1980 n. 33.

ART. 103
Permessi per assistenza al bambino

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 21 febbraio 1993. La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all'esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice a uscire dall'azienda.
Per detti riposi è dovuta dall'Inps una indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di godimento di cui all'art. 7, legge 9 dicembre 1977, n. 903.

ART. 104
Normativa

La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi con il parto e il puerperio la lavoratrice è tenuta a inviare al datore di lavoro, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'ufficio di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL 15 ottobre 1936, n. 2128.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto e a una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art. 137, seconda parte.
I periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alle mensilità supplementari, ai sensi dell'art. 7 ultimo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e al trattamento di fine rapporto.
Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a una indennità integrativa di quella a carico dell'Inps, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

 

TITOLO XVI
Sospensione del lavoro

ART. 105
Sospensione

In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 115, seconda parte, per tutto il periodo della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.

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